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sabato 30 luglio 2011

Giudizio Piscitelli Aniello c/ Comune di Roccarainola - Liquidazione acconto all'Avv. Orazio De Angelis

R. S. N. 94 Del 30-06-2011
R. G. N. 309 Del 15-07-2011
OGGETTO: Giudizio Piscitelli Aniello c/ Comune di Roccarainola -
Liquidazione acconto all'Avv. Orazio De Angelis
L'anno duemilaundici addì trenta del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 25 giugno 2010 è stato notificato al Comune di Roccarainola,
ad istanza di Piscitelli Aniello, atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di
Pace di Cicciano all’udienza del 27 novembre 2010, per sentire così provvedere:
a) “dichiarare che il danno è conseguenza dei lavori iniziati dal Comune di
Roccarainola o chi per esso per risistemare l’area archeologica Cammarano,
nella quale area rientra il terreno dell’istante;
b) condannare il Comune di Roccarainola o chi per esso al risarcimento del
danno nella misura complessiva di € 1.757,80 o a quella somma che sarà
determinata e quantificata in corso di causa ovvero a quella complessiva
somma che sarà ritenuta di giustizia per i danni subiti dall’istante e per le
causali di cui in premessa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , il
tutto da contenersi entro il limite massimo di € 2.000,00;
c) condannare, altresì, il Comune di Roccarainola al pagamento delle spese,
diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti, ai sensi
dell’art. 93 c.p.p., per averne fatto anticipo.”;
Dato atto che dalla relazione del 07/10/2010 prot. n. 9476 , a firma del
Responsabile del Servizio LL.PP. dell’Ente, è emersa una carenza di
legittimazione passiva del Comune di Roccarainola, in quanto non risultano agli
atti comunali documenti attestanti l’effettivo esproprio né un utilizzo specifico del
fondo per i lavori in argomento;
Ritenuta, pertanto, necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e
degli interessi del Comune di Roccarainola nel giudizio in parola;
Dato atto che a seguito dell’autorizzazione a stare in giudizio, con propria
determina R.S. n. 193 del 12/11/2010 è stato conferito incarico legale all’Avv.
Orazio De Angelis, con studio in Roccarainola;
Che con la medesima determina, ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento
in materia di compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita
fattura professionale, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, giusto impegno n.
592/2010, è stata impegnata la somma di € 500,00 oltre IVA e CPA;
Che, in forza dell’art. 5 della convenzione sottoscritta, il citato professionista ha
richiesto la liquidazione dell’acconto di € 200,00 che sarà computato all’atto della
definitiva liquidazione;
Ritenuto doversi procedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, di liquidare
all’Avv. Orazio De Angelis, con studio in Roccarainola, l’importo di € 200,00 quale
acconto sulle maggiori competenze così come previsto dall’art. 5 della
convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Roccarainola ed il
professionista;
Di dare atto che tale somma sarà computata all’atto della definitiva liquidazione;
Di imputare la spesa di € 200,00 sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 gestione residui del
bilancio 2011, giusto impegno n. 592/2010
Di trasmette copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott,. Generoso

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