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mercoledì 16 novembre 2011

ATTO DI INDIRIZZO PER LA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE


COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE



N. 102

DEL 08-11-2011

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 47/1985, L. 724/1994 e L. 326/03, NON DEFINITE.


L’anno  duemilaundici, e questo giorno  otto del mese di novembre con inizio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza -  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE
SINDACO
P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE
VICE SINDACO
P
DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE
ASSESSORE
P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI
ASSESSORE
P
AVV. DE SIMONE CARMELA
ASSESSORE
P
DOTT. SIRIGNANO DOMENICO FRANCO
ASSESSORE
P
SIG. PREVETE GUIDO
ASSESSORE
P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa NAPPI ROSA


Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole


Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente l’oggetto;
Ritenuto condividere la stessa;
Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;
All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000








COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli




PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE


OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI TUTTE LE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 47/1985, L. 724/1994 e L. 326/03, NON DEFINITE.

Proposta di delibera di iniziativa dell’Ass. Russo Giuseppe
PREMESSO:
-che presso l’U.T.C. Servizio Urbanistica sono giacenti circa 330 istanze di condono edilizio Legge 47/1985 – 724/1994 – 326/2003 non ancora definite;
-che la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione dell’intero territorio comunale;
-che I'art. 9 della L.R. n. 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n°724 art. 39 ", al comma 1 ha disposto che le domande di sanatoria presentate sensi della L. 47/1985 e 724/1994 debbano essere definite entro il 13 1.12.2006;
-che trascorso il predetto termine del 31.12.2006, il cittadino potrebbe attivarsi, al fine di ottenere il titolo edilizio in sanatoria, in via amministrativa presso l'Amministrazione (e/o presso l'organo sostitutivo), oppure in via giudiziaria, richiedendo al Giudice ordine di rilascio del provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione;
-che l’art. 7 della cit. L.R. 10/2004 rubricato "Definizione delle domande di condono edilizio" dispone che le domande di sanatoria presentate ai sensi della Legge 326/2003, sono definite dai Comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro 24 mesi dalla presentazione delle stesse, e prevede che decorso tale termine si applichino le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 28.11.2001 n°19;
-che l'avvenuta definizione delle istanze dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;
-che occorre prendere atto che il contenzioso sorto con riferimento alla L. 326/2003 (concluso con le decisioni della Corte Costituzionale n.ri 196, 198 e 199/2004), con riferimento alla L.R. Campania n° 10/2004 (concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n°49/2006, depositata i1 10.02.2006 e pubblicata sulla G.U. il 15.02.2006), ha creato notevoli dubbi circa la portata applicativa e la corretta interpretazione delle norme, determinando un rallentamento nella definizione delle procedure, considerata la necessità di garantire modalità e criteri uniformi per l'esame delle domande;
-che è, peraltro, evidente che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono coincide con quello dell'Amministrazione alla compiuta definizione di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri, diritti di segreteria, e di conguaglio di oblazione (per effetto del co. 41 dell'art. 32 della L. 326/2003, che ha disposto che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo (conguaglio dell’oblazione) sia introitato dai Comuni);

CONSIDERATO:
-che il comma 40 dell'art. 32 della L. 326/03 stabilisce, inoltre, che “all'istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, ai sensi 47/85, 724/94, 326/03 e L.R. 10/04, può essere determinato dall'Amministrazione Comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10% da utilizzare con le modalità di cui all'art. 2, comma 46, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i Comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario .………”;
-che la L. 326/03 all'art. 32, comma 41, dispone che, “al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n° 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n° 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 della citata legge n° 47 del 1985 e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato”;
-che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2005 (in Gazzetta Ufficiale n° 139 del 17 giugno 2005) è stato stabilito che la quota del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli illeciti edilizi è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al Comune interessato, secondo le modalità stabilite dal comune stesso;

VISTO:
- l'art. 97 della Costituzione; -la L. 28.02.1985 no 47 e ss. mm. ed ii.; -la L. 23.12.1994 no 724 e ss. mm. ed ii.; -la L. 27.01.1977 n°10 ("Norme in materia di edificabilità dei suoli ");
- gli artt. 31 e ss. della L. 47 del 28.02.1985 ("Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”);
- la L. 07.08.1990, no 241 e ss. mm. ed ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- l'art. 39 della L. 23.12.1994 n° 724 e ss. mm. ed ii. ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”);
- l'art. 2, comma 38 della L. 23.12.1996 n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza Pubblica”);
- la legge 127 del 15.05.1997 e ss. mm. ed ii. ("Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo");
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e ss. mm. ed i i. ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
- il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss. mm. ed ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”);
- l'art. 32 della L. 326 del 24.11.2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n° 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”);
- la L.R. n. 10 del 18.11.2004 ("Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L. 30.09.2003 n. 269, art. 32 cosi come modificato dalla legge di conversione 24.11.2003 n. 326”) nel testo rinveniente dopo l'intervento in parte abrogativo della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n°49/2006;
- la Legge Regionale n°10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. n°17 del 01.03.1982, e le direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge 01.09.1981 n°65 (tutela dei beni ambientali);
- il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Roccarainola;
- lo Statuto del Comune di Roccarainola;
- il P.R.G. vigente del Comune di Roccarainola approvato con Decreto n° 1410 del 01/12/2005 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, pubblicato sul B.U.R.C. n° 3 del 16/01/2006;
- l’art. 32 della Legge n°326 del 24.11.2003 e ss. mm. ed ii. “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.”;
- che la legge 24 Novembre 2003 n. 326, il legislatore ha ulteriormente incentivato i Comuni di procedere alla definizione delle pratiche di condono edilizio, stabilendo all'art. 32, comma 41 che: “Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 39 della legge 23/12/1994 n. 724, il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione ai sensi dell'art. 35 comma 14, legge 47/85 è devoluto al Comune interessato e che le somme riscosse possono essere impiegate per incentivare la definizione delle domande di sanatoria edilizia”;
- che la predetta incentivazione economica si aggiunge a quelle già previste dalle precedenti norme di legge, con particolare riferimento al comma 48 dell'art. 2 della legge n. 662 del 23/12/1996 che stabilisce che:
“I Comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi.
I Comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria “Art. 2 comma 49” per l'attività istruttoria al rilascio delle concessioni in sanatoria,
i Comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati.

PROPONE

- di incaricare il Servizio Urbanistica di predisporre idoneo progetto obiettivo per la definizione di tutte le istanze di condono edilizie giacenti presso questo Comune, non ancora definite, con la emissione del provvedimento conclusivo;
- di utilizzare il personale interno di questo Ente per la esecuzione del predetto progetto obiettivo;
- di espletare il progetto oltre il normale lavoro d’ufficio;
- di dare atto che il progetto sarà finanziato con le somme riferite al conguaglio oblazione effettivamente riscosse sulle pratiche di condono e comunque per un importo non superiore al 10% delle somme stesse;
- trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali di propria competenza.

Roccarainola, li 07/11/2011

                                                                       L’Assessore all’edilizia privata
                                                                      Geom. Giuseppe RUSSO



Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il seguente parere: Favorevole



Data: 08-11-2011
Il Responsabile del Servizio Urbanistica

F.to Arch. GLORIOSO MICHELE





COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli



La Giunta approva:

Presenti/Assenti
Componenti

P
AVV. DE SIMONE RAFFAELE
SINDACO


P
RUSSO GIUSEPPE
VICE SINDACO


P
OTTAVIANO GIUSEPPE
ASSESSORE


P
SIRIGNANO GIOVANNI
ASSESSORE


P
DE SIMONE CARMELA
ASSESSORE


P
SIRIGNANO DOMENICO FRANCO
ASSESSORE


P
PREVETE GUIDO
ASSESSORE



IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE
F.to Dott.ssa NAPPI ROSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on- line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)             
è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo                          consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)


Dalla Residenza Comunale li 14-11-2011

IL RESPONSABILE

              F.to Dott. AIELLO Gennaro


Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
o       è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14-11-2011          al 28-11-2011

°    è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
     
o       è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale lì 14-11-2011
IL RESPONSABILE

Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa NAPPI ROSA

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