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sabato 30 luglio 2011

Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza della sig.na Chiara Russo + 1 - Transazione

N. 78
DEL 21-07-2011
OGGETTO: Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace
di Cicciano ad istanza della sig.na Chiara Russo + 1 -
Transazione
L’anno duemilaundici, e questo giorno ventuno del mese di luglio con inizio alle ore 18:30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza - AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE VICE SINDACO P
DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE ASSESSORE P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE P
AVV. DE SIMONE CARMELA ASSESSORE P
DOTT. SIRIGNANO DOMENICO FRANCO ASSESSORE A
SIG. PREVETE GUIDO ASSESSORE P
ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa NAPPI ROSA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs.vo 267/2000;
Hanno espresso parere favorevole
- Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente l’oggetto;
- Ritenuto condividere la stessa;
- Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;
- All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge
DELIBERA
- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
- Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;
- Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza
della sig.na Chiara Russo + 1 - Transazione
Si fa presente che in data 3 marzo 2011 è stato notificato al Comune di Roccarainola, ad
istanza della sig.na Chiara Russo + 1, atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace
di Cicciano per l’udienza del 20/06/2011 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito, accertare e dichiarare che l’incidente di cui alla premessa è avvenuto per fatto e
colpa esclusiva del convenuto Ente, e per l’effetto condannare il Comune di Roccarainola in
persona del suo legale rappresentante, al risarcimento del danno in favore di parte attrice e,
dunque, al pagamento in favore della stessa della somma di € 860,00 ovvero di quella
somma, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa, oltre rivalutazione ed interessi legali
dall’evento al soddisfo, il tutto, in ogni caso, nel limite di € 1.000,00;
vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi a norma dell’art. 93 cpc
a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario oltre iva e cpa come per legge”
Assume la sig.na Chiara Russo che in data 11/06/2010, alle ore 10,15 circa, la propria
autovettura Peugeot 207 tg. DX135LT, si trovava per una breve sosta alla Piazza S. Giovanni
in Roccarainola, all’altezza dell’edificio che ospita la Scuola elementare “Morelli e Silvati”,
affiancata al marciapiede, quando veniva danneggiata da una pigna caduta da un albero di
pino impiantato nel piazzale antistante la scuola.
I danni subiti sono stati quantificati in € 660,00 oltre € 200,00 per fermo tecnico, considerati i
giorni necessari per la riparazioni e le perdite di tassa di circolazione ed assicurazione, pur
pagate per quegli stessi giorni e non utilizzate.
Orbene, dall’esame della documentazione agli atti risulta esservi una relazione del
Comandante VV.UU. del 05/08/2010 dalla quale emerge che, da informazioni assunte,
effettivamente il giorno 11/06/2010 la detta auto si trovava in sosta momentanea nei pressi
dell’entrata del plesso S. Giovanni 1 nell’omonima piazza e che è stata colpita sul tetto da una
pigna staccatasi dall’albero di pino ivi esistente.
Da quanto sopra, pertanto, emerge a favore della sig.na Chiara Russo la prova del fatto mentre
i danni sarebbero stati quantificati dal preventivo agli atti del giudizio e trasmesso anche a
questo Ente.
Non essendo, quindi, contestabile il fatto si sono avuti contatti con la controparte per una
definizione bonaria del giudizio, al fine di non aggravare di spese il bilancio comunale in
considerazione di un possibile accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di
Pace di Cicciano sulla base di recenti sentenze emesse in giudizi aventi lo stesso oggetto ed in
cui è stato coinvolto l’ente vedendolo soccombente e, comunque, dell’alea che sempre
caratterizza un giudizio.
A seguito di detti contatti il legale di controparte ha fatto pervenire l’accettazione alla
proposta transattiva pari a complessivi € 1.129,58 di cui € 600,00 per la sorta capitale ed €
529,58 per il compenso legale, al netto della ritenuta legale.
Si ritiene, per le motivazioni avanti dette che il giudizio in parola possa essere transatto nei
termini di cui sopra.
Infine, si fa presente che la vicenda che ci occupa non integra la fattispecie del debito fuori
bilancio. Infatti, ai sensi, tra le altre, della deliberazione n. 106/PAR/2009 della Corte dei
Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, si evidenzia che l’elencazione dei debiti
fuori bilancio per i quali può esserne riconosciuta la legittimità fornita dall’art. 194 del D. Lgs
267/2000 riveste carattere tassativo e pertanto non può estendersi alle transazioni. La stipula
di una transazione da parte dell’Ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo
contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di impegni di spesa
così come disciplinata dall’art. 191 del D. Lgs 267/2000.
Nella vicenda in parola, pertanto, essendoci la volontà di addivenire ad un accordo
contrattuale si integra perfettamente la fattispecie avanti detta.
Infine si fa rilevare che nel bilancio 2011 al cap. 143 e 143.05 sono previste somme per
transazioni che consentono di sottoscrivere l’atto transattivo e liquidare un acconto,
prevedendo nell’atto transattivo una dilazione nel pagamento del saldo.
Ciò posto, si
PROPONE
di transigere il giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza della
sig.na Chiara Russo+1 e di definire lo stesso nella somma complessiva di € 1.129,58 di cui €
600,00 a favore della sig.na Chiara Russo + 1 per la sorta capitale ed € 529,58 in favore
dell’Avv. Raffaele Ambrosio quale compenso legale.
Di incaricare il Responsabile del servizio AA.GG. per gli adempimenti conseguenti ed in
particolare per la predisposizione e sottoscrizione di apposito atto transattivo e successiva
liquidazione sulla base delle effettive risorse finanziarie dell’Ente.
L’Assessore al Contenzioso
Avv. Giovanni Sirignano
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime il
seguente parere: Favorevole
Data: 21-07-2011 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO F.F. Rag. NAPPI ROSA
Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole
Data: 20-07-2011 Il Responsabile del AA.GG
F.TO Dott. D'Avanzo Generoso
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
La Giunta approva:
Presente/Assent
e
P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO
P RUSSO GIUSEPPE VICE SINDACO
P OTTAVIANO GIUSEPPE ASSESSORE
P SIRIGNANO GIOVANNI ASSESSORE
P DE SIMONE CARMELA ASSESSORE
A SIRIGNANO DOMENICO FRANCO ASSESSORE
P PREVETE GUIDO ASSESSORE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa NAPPI ROSA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
- mediante estratto all’Albo Pretorio Comunale
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)
- è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.
125 del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza Comunale li 29-07-2011 IL RESPONSABILE
F.to Dott. AIELLO Gennaro
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
􀂷 è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 29-07-2011 al 12-08-2011
° è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)
􀂷 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)
Dalla Residenza comunale lì 29-07-2011 IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa NAPPI ROSA

Transazione pratica Comune di Roccarainola c/ Distributore Q8 di Nappi Vittorio – liquidazione competenze all’avv. Paola Pisacreta.

R.S. n. 124 del 01/06/2010
R.G. n. 325 del 16/06/2010
OGGETTO: Transazione pratica Comune di Roccarainola c/
Distributore Q8 di Nappi Vittorio – liquidazione competenze all’avv.
Paola Pisacreta.
Il giorno 01/06/2010 il sottoscritto dott. Generoso D’Avanzo,
Responsabile del Servizio Affari Generali,
Visto il D. Lgs. 165/2001;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Premesso che con nota del 30/03/2010, pervenuta a questo Ente in data 01/04/2010, prot. n.
3229, il “Distributore Q8” sito in Roccarainola alla via Madonnelle, 9/b, per il tramite dell’avv.
Paola Pisacreta, ha richiesto al Comune di Roccarainola il pagamento della somma di €
1.280,00, dovuta per la fornitura di carburante erogato alle autovetture comunali dal
15/12/2009 al 22/01/2010;
Che, in riscontro alla suddetta intimazione, con nota del 20/04/2010, prot. n. 3791, il dott.
D’Avanzo Generoso, nella qualità di Responsabile del Servizio AA.GG., onde avviare
l’istruttoria della pratica e procedere alle dovute verifiche, ha richiesto all’avv. Pisacreta la
trasmissione delle ricevute, relative alla fornitura di carburante erogato dal “Distributore Q8”
alle autovetture comunali dal 15/12/2009 al 22/01/2010;
Che, con successiva nota di riscontro, acquisita agli atti di questo Ente in data 07/05/2010,
l’avv. Paola Pisacreta, in nome e per conto del “Distributore Q8”, ha inoltrato al Comune di
Roccarainola la documentazione comprovante la fornitura de qua, onde effettuare i dovuti
riscontri e procedere al pagamento della somma di € 1.280,00, con contestuale diffida ad
intraprendere, in difetto, la via giudiziaria;
Che, dalla verifica della documentazione pervenuta, è emerso che la fornitura di carburante
in parola è stata erogata ai veicoli del Servizio Manutenzione del Patrimonio e che, allo stato,
non risultano essere state adottate dall’Ufficio interessato le determine per il relativo
pagamento;
Che, nelle more, in data 26/05/2010, prot. n. 5263, è stato notificato a questo Ente, ad
istanza del “Distributore Q8”, l’atto di citazione a comparire dinanzi al Giudice di Pace di
Cicciano per l’udienza del 21/07/2010, per ivi sentire condannare il Comune di Roccarainola
al pagamento della somma di € 1.280,00, per la fornitura di carburante erogato alle
autovetture comunali dal 15/12/2009 al 22/01/2010, oltre spese e competenze di giudizio,
con attribuzione all’avv. P. Pisacreta;
Che, onde definire la vertenza in corso ed evitare il prosieguo di un giudizio che certo
comporterà per l’Ente ulteriori aggravi di spese, si è ravvisata l’intenzione del Comune di
Roccarainola di procedere alla liquidazione della suddetta somma intimata, sicchè, con atto
di transazione adottato tra il Responsabile del Servizio AA.GG. e l’avv. Paola Pisacreta, in
nome e per conto del sig. Nappi Vittorio, titolare della ditta “Distributore Q8, debitamente
sottoscritto in data 01/06/2010, si è provveduto a pagare al creditore la somma di € 1.280,00,
a mezzo consegna materiale di n. 128 buoni carburante, a soddisfazione e tacitazione della
vertenza in corso;
Che, con lo stesso atto di transazione, si è convenuto di liquidare all’avv. Paola Pisacreta,
che ha dichiarato di accettare, la somma di € 1.000,00, oltre IVA e CPA, quali spese e
competenze legali per la prestazione prestata a tutela e difesa del “Distributore Q8 di Nappi
Vittorio”;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere in merito all’impegno di spesa ed alla liquidazione della
complessiva somma di € 1.248,00, compresa IVA e CPA, in favore dell’avv. Paola Pisacreta,
DETERMINA
Di impegnare sul cod. 1.01.02.08 cap. 143.05 del bilancio anno 2010, la somma di €
1.248,00, compresa IVA e CPA, in favore dell’avv. Paola Pisacreta, quali spese e
competenze legali per la prestazione prestata a tutela e difesa del “Distributore Q8 di Nappi
Vittorio” e transatta con atto di transazione dell’01/06/2010.
Di liquidare all’avv. Paola Pisacreta, con studio in Roccarainola, alla via G. Matteotti, 35,
p.iva 05965411217, la complessiva somma di € 1.248,00, compresa IVA e CPA al 4%, quali
spese e competenze legali per la prestazione prestata a tutela e difesa del “Distributore Q8
di Nappi Vittorio” e transatta con atto di transazione dell’01/06/2010;
Di imputare la somma complessiva di € 1.248,00, compresa di IVA e CPA, sul cod.
1.01.02.08 cap. 143.05 del bilancio anno 2010, per i motivi in premessa indicati.
Di subordinare la suddetta liquidazione all’esibizione della fattura del citato professionista.
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Roccarainola, lì
Il Responsabile Ufficio Ragioneria
Rag. Mariarosaria De Blasio
Il Responsabile del Servizio AA.GG., preso atto del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, pone in esecuzione la determina come innanzi riportata.
Roccarainola, lì
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr. Generoso D’Avanzo
PUBBLICAZIONE
Affissa copia all’Albo Pretorio ed al sito informatico il 16/06/2010 per
quindici giorni consecutivi.
Roccarainola, lì
L’Addetto Il Responsabile del Servizio
Dott. Gennaro Aiello

Giudizio ENIACQUA Campania SpA c/ Comune di Roccarainola - Conferimento incarico Ing. Maria Cupola quale consulente tecnico di parte

R. S. N. 234          Del  30-12-2010

R. G. N. 712       Del  31-12-2010 
OGGETTO:   Giudizio ENIACQUA Campania SpA c/ Comune di Roccarainola - Conferimento incarico Ing. Maria Cupola quale consulente tecnico di parte



L'anno  duemiladieci addì  trenta del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio AA.GG. D'AVANZO GENEROSO

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 07/06/2005 è stato conferito incarico all’Avv. Raffaele Barone, con studio in Nola, per la costituzione nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli ad istanza della ENIACQUA Campania SpA, per tutelare l’Amministrazione comunale a fronte delle pretese avanzate dalla controparte;

Dato atto che con nota del 18/11/2010, agli atti con il prot. n. 11725 del 19/11/2010, l’Avv. Barone ha comunicato che il G.U. dott. De Crecchio, nel pronunciarsi sugli articolati mezzi istruttori, ha ammesso la richiesta consulenza tecnica d’ufficio ed ha nominato quale CTU l’Ing. Michela Finelli, con studio in Napoli;

Che con la medesima nota ha comunicato che il giudizio è stato rinviato al 25/01/2011 nonché ha chiesto di conoscere, entro la detta data, gli estremi di un tecnico da nominare quale consulente di parte dell’Amministrazione comunale per consentirgli di partecipare alle operazioni peritali;

Che, per le vie brevi, è stata contattata l’Ing. Maria Cupola, con studio in San Vitaliano, iscritta all’Albo CTU presso il Tribunale di Nola, ed in possesso della necessaria esperienza, che si è dichiarata disponibile all’incarico;

Considerato che il comma 11 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 dispone che per servizi o forniture di importo inferiore ad euro ventimila è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere al conferimento di incarico e nomina quale consulente di parte per il Comune di Roccarainola nel giudizio in parola;

Ritenuto, altresì, impegnare l’importo di € 1.872,00 entro il quale contenere le competenze professionali a corrispondersi per l’incarico in parola

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate di impegnare sul cod. 1.01.02.03 cap. 124.01 del bilancio 2010 l’importo di € 1.872,00;

Di nominare l’Ing. Maria Cupola, con studio in San Vitaliano, quale consulente tecnico di parte per conto del Comune di Roccarainola nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli e che vede contrapposto il Comune di Roccarainola alla ENIACQUA Campania SpA, per assistere e partecipare alle operazioni peritali come disposte dal G.U. dott. De Crecchio;

Di provvedere alla stipula di apposita convenzione regolante i rapporti tra l’Ing. Maria Cupola ed il Comune di Roccarainola;

Di dare atto che le competenze professionali devono essere contenute nei limiti di € 1.872,00 comprensiva di IVA e CPA come per legge;

Di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle competenze professionali;

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.      


Il Responsabile del Procedimento
       Dott. Gennaro Aiello

Giudizio Iemmolo Salvatore c/ Comune di Roccarainola pendente innanzi al Tribunale di Nola - Conferimento incarico legale

R. S. N. 2 Del 04-02-2011
R. G. N. 10 Del 07-02-2011
OGGETTO: Giudizio Iemmolo Salvatore c/ Comune di Roccarainola pendente innanzi al
Tribunale di Nola - Conferimento incarico legale
L'anno duemilaundici addì quattro del mese di febbraio, il Responsabile del
Servizio AA.GG. D'AVANZO GENEROSO
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 02 novembre 2010 è stato notificato al Comune di
Roccarainola, ad istanza di Iemmolo Salvatore, atto di citazione a comparire
innanzi al Tribunale di Nola all’udienza del 01 marzo 2011, per sentire così
provvedere:
a) “dichiarare il Comune di Roccarainola, in persona del Sindaco p.t., unico
responsabile del sinistro per cui è causa;
b) Condannare l’Ente convenuto, proprietario della strada luogo del sinistro, al
pagamento a titolo di risarcimento, in favore del sig. Iemmolo Salvatore, per i
danni riportati dall’auto Toyota Yaris tg. BG 399 DA di sua proprietà in
occasione del sinistro, della somma come da preventivo agli atti, oltre
all’importo per danno da fermo tecnico, per interessi e per rivalutazione dalla
data del sinistro al soddisfo, o di quella che verrà accertata in corso di causa,
anche a mezzo di C.T.U. di cui, sin da ora si fa richiesta, o di quella che
l’On.le Giudicante riterrà giusta, e comunque nella fascia fino ad € 25.000,00
per quanto attiene al valore del contributo unificato;
a) Condannare l’Ente convenuto, al pagamento delle spese e competenze di
giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario;”
Dato atto che il sinistro per cui è causa si è verificato per la presenza di una
macchia oleosa sul manto stradale la sciata da veicolo imprecisato, circostanza
accertata anche dal Comando VV.UU.;
Ritenuto, comunque, non sussistere responsabilità del Comune in quanto
essendo la strada oggetto di uso ordinario, generale e diretto da parte dei
cittadini, risulta praticamente impossibile l’esercizio di una continua ed efficacia
attività di controllo da parte del Comune di Roccarainola, risultando impossibile
da parte dello stesso seguire nel percorso i veicoli in transito;
Ritenuto, pertanto, necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e
degli interessi del Comune di Roccarainola nel giudizio in parola;
Rilevato che l’organico dell’Ente è privo di avvocatura civica interna, per cui
occorre conferire la rappresentanza in giudizio ad avvocato esterno
all’amministrazione;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 3 del 09/02/2010 è stato
approvato il Regolamento per gli incarichi legali e per la gestione dell’Albo
comunale degli Avvocati, istituito con propria determina n. 70/2010, onde stabilire
le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati,
determinando, altresì, i compensi economici a corrispondersi al fine di addivenire
ad una riduzione delle spese e non gravare il bilancio comunale;
Vista l’autorizzazione a stare in giudizio, adottata dal Sindaco avv. Raffaele De
Simone, in forza dell’art. 1 dell’approvato Regolamento;
Ritenuto, quindi, nella fattispecie potersi conferire incarico all’Avv. Annalisa
Sebastiani, con studio in Nola, in quanto dal curriculum professionale si desume
una pratica prevalentemente civile;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento, in materia di
compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita fattura
professionale, per i giudizi dinanzi al Tribunale, per cause il cui valore non supera
€ 300.000,00 ,come nella fattispecie, il compenso a corrispondersi è pari ad €
1.500,00 oltre IVA e CPA;
DETERMINA
Di impegnare sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 del redigendo bilancio 2011 l’importo
di € 1.872,00 compresa IVA e CPA al 4% come per legge, ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3/2010, in materia di
compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposta fattura
professionale, per i motivi di cui in premessa;
Di incaricare l’Avv. Annalisa Sebastiani, con studio in Nola, per la difesa e
resistenza nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Nola ad istanza di
Iemmolo Salvatore, come meglio in premessa specificato;
Di autorizzare l’Avv. Annalisa Sebastiani a chiamare in causa, nel giudizio nelle
premesse richiamato, chiunque si dovesse ritenere necessario per la migliore
difesa degli interessi dell’Amministrazione;
Di provvedere alla stipula dell’apposito disciplinare tra il Comune di Roccarainola
e l’Avv. Annalisa Sebastiani, ai sensi dell’art. 7 dell’approvato Regolamento;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott,. Generoso

Giudizio Carbone Vincenzo+1 c/ Comune di Roccarainola pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano - Conferimento incarico legale all'Avv. Giovanna Limmatola

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

R. S. N. 17             Del  03-03-2011

R. G. N.    46        Del  04-03-2011 
OGGETTO:   Giudizio Carbone Vincenzo+1 c/ Comune di Roccarainola pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano - Conferimento incarico legale all'Avv. Giovanna Limmatola


L'anno  duemilaundici addì  tre del mese di marzo, il Responsabile del Servizio AA.GG. D'Avanzo Generoso

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001

Premesso che in data 24 gennaio 2011 è stato notificato al Comune di Roccarainola ad istanza di Carbone Vincenzo e Donnarumma Teresa, nella qualità di esercenti la patria potestà sul figlio minore Carbone Manuel, atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace di Cicciano, all’udienza del 18/03/2011 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
a)     “Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice di Pace dichiarare che l’incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del convenuto per omessa manutenzione dell’impianto d’illuminazione pubblica oggetto del sinistro, e per l’effetto condannare il pagamento in favore degli istanti nella qualità, della somma di € 12.641,00 ovvero quella che scaturirà a seguito di CTU medica che sin d’ora si richiede, e sul tutto una congrua rivalutazione delle indennità medesime in base alla intercorsa svalutazione, e sul tutto gli interessi legali dal giorno dell’incidente all’effettivo soddisfo, da contenersi nei limiti di competenza dell’adito giudice;
b)     Vittoria nelle spese, diritti ed onorari di procedura del presente giudizio da distrarsi a norma dell’art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore perché anticipatario;

Dato atto che il sinistro per cui è causa si è verificato, quindi, per la cadurta di un piccolo palo della pubblica illuminazione;
Rilevato dalla relazione del locale Comando VV.UU.  delle perplessità circa la  responsabilità del Comune in quanto dalla stessa emerge che il palo è stato toccato dai ragazzi in bicicletta né, d’altra parte , appare chiara la dinamica del sinistro;
Ritenuto, pertanto, necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Roccarainola  nel giudizio in parola;
Rilevato che l’organico dell’Ente è privo di avvocatura civica interna, per cui occorre conferire la rappresentanza in giudizio ad avvocato esterno all’amministrazione;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 3 del 09/02/2010 è stato approvato il Regolamento per gli incarichi legali e per la gestione dell’Albo comunale degli Avvocati, istituito con propria determina n. 70/2010, onde stabilire le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati,  determinando, altresì, i compensi economici a corrispondersi al fine di addivenire ad una riduzione delle spese e non gravare il bilancio comunale;
Vista l’autorizzazione a stare in giudizio, adottata dal Sindaco avv. Raffaele De Simone,  in forza dell’art. 1 dell’approvato Regolamento;
Ritenuto, quindi, nella fattispecie potersi conferire incarico all’Avv. Giovanna Limmatola, con studio in Roccarainola, in quanto dal curriculum professionale si desume una pratica prevalentemente civile;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento, in materia di compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita fattura professionale, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace di Cicciano ,come nella fattispecie, il compenso a corrispondersi è pari ad € 500,00 oltre IVA e CPA;

DETERMINA

Di impegnare sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 del redigendo bilancio 2011 l’importo di € 624,00 compreso IVA e CPA al 4% come per legge, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3/2010, in materia di compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposta fattura professionale, per i motivi di cui in premessa;
Di incaricare l’Avv. Giovanna Limmatola, con studio in Roccarainola, per la difesa e resistenza nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza di Carbone Vincenzo e Donnarumma Teresa nella qualità di esercenti la patria potestà sul minore Carbone Manuel, come meglio in premessa specificato;
Di autorizzare l’Avv. Giovanna Limmatola a chiamare in causa, nel giudizio nelle premesse richiamato, chiunque si dovesse ritenere necessario per la migliore difesa degli interessi dell’Amministrazione;
Di provvedere alla stipula dell’apposito disciplinare tra il Comune di Roccarainola e l’Avv. Giovanna Limmatola, ai sensi dell’art. 7 dell’approvato Regolamento;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

                                                                                      Il Responsabile Servizio AA.GG.   
                                                                                             Dott,. Generoso 

Giudizio Prevete Renato c/ Comune di Roccarainola - Presa d'atto rinuncia incarico da parte dell'Avv. Gennaro martino - Conferimento incarico legale all'Avv. Filomena Sirignano

R. S. N. 22             Del  21-03-2011

R. G. N.    69        Del  21-03-2011 
OGGETTO:   Giudizio Prevete Renato c/ Comune di Roccarainola - Presa d'atto rinuncia incarico da parte dell'Avv. Gennaro martino - Conferimento incarico legale all'Avv. Filomena Sirignano

Quest'incarico è stato dato a ll'Avv. D'Ago che rinuncia, con ulteriore delibera viene dato all'Avv. Gennaro Martino che rinuncia, il giudizio viene assegnato all'Avv. Filomena Sirignano
 

L'anno  duemilaundici addì  ventuno del mese di marzo, il Responsabile del Servizio AA.GG. D'Avanzo Generoso

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001

Premesso che in data 24 gennaio 2011 è stato notificato al Comune di Roccarainola, ad istanza di Prevete Renato,  atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace di Cicciano all’udienza del 28 marzo 2011, per sentire così provvedere:
a)     “accertarsi le doglianze di cui in premessa e per l’effetto condannare il convenuto Ente al pagamento dei danni subiti dalla vettura dell’istante, danni che saranno quantificati nel corso del giudizio o in quella maggiore o minore somma che il Giudice di pace in sua giustizia riterrà dovuta, oltre interessi legali nonché svalutazione monetaria, dal dì dell’evento all’effettivo soddisfo, il tutto contenuto nei limiti di € 1.032,00;
b)      condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;”

Dato atto che il sinistro per cui è causa si è verificato, a dire del sig. Prevete Renato, per la presenza di una buca non segnalata, sprovvista di steccati o ripari, non visibile poiché, tra l’altro, ricolma d’acqua;
Che dalla relazione del locale Comando VV.UU. sembra non sussistere responsabilità del Comune;
Che, pertanto, ritenuta necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Roccarainola  nel giudizio in parola, con propria determina R.S. n. 16 del 02/03/2011 è stato conferito incarico legale all’Avv. Vincenzo D’Ago;
Dato atto che con nota del 11/03/2011, agli atti con il prot. n. 2327 del 14/03/2011, l’Avv. D’Ago ha comunicato l’impossibilità ad accettare l’incarico legale conferito, per motivi di incompatibilità essendo il sig. Renato Prevete difeso in altro giudizio;
Che, pertanto, con propria determina R.S. n. 21 del 16/03/2011 è stato conferito incarico all’Avv. Gennaro Martino, con studio in Nola;
Rilevato che il citato Avv. Gennaro Martino ha telefonicamente avvisato di non poter accettare l’incarico in quanto trovasi, attualmente, fuori Regione; 
Ritenuto, quindi, doversi incaricare altro legale; 
Rilevato che l’organico dell’Ente è privo di avvocatura civica interna, per cui occorre conferire la rappresentanza in giudizio ad avvocato esterno all’amministrazione;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 3 del 09/02/2010 è stato approvato il Regolamento per gli incarichi legali e per la gestione dell’Albo comunale degli Avvocati, istituito con propria determina n. 70/2010, onde stabilire le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati,  determinando, altresì, i compensi economici a corrispondersi al fine di addivenire ad una riduzione delle spese e non gravare il bilancio comunale;
Vista l’autorizzazione a stare in giudizio, adottata dal Sindaco avv. Raffaele De Simone,  in forza dell’art. 1 dell’approvato Regolamento;
Ritenuto, quindi, nella fattispecie potersi conferire incarico all’Avv. Filomena Sirignano, con studio in Roccarainola, in quanto dal curriculum professionale si desume una pratica prevalentemente civile;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento, in materia di compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita fattura professionale, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace di Cicciano ,come nella fattispecie, il compenso a corrispondersi è pari ad € 500,00 oltre IVA e CPA;
Che l’impegno di spesa è stato già assunto con la citata propria determina R.S. n. 16/2011;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 13/08/2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, il codice di progetto (CUP);
Che, nella fattispecie, il  numero di CIG è 1497557F1D;

DETERMINA

Di prendere atto della rinuncia all’incarico legale da parte dell’Avv. Gennaro Martino, conferito con propria determina R.S. n. 21 del 16/03/2011, per motivi di impossibilità in quanto trovasi fuori Regione Campania;
Di incaricare l’Avv. Filomena Sirignano, con studio in Roccarainola, per la difesa del Comune di Roccarainola nel giudizio ad istanza del sig. Prevete Renato pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano per l’udienza del 28/03/2011;
Di autorizzare l’Avv. Filomena Sirignano a chiamare in causa, nel giudizio nelle premesse richiamato, chiunque dovesse ritenere necessario per la migliore difesa degli interessi dell’Amministrazione;
Di provvedere alla stipula dell’apposito disciplinare tra il Comune di Roccarainola e l’Avv. Filomena Sirignano, ai sensi dell’art. 7 dell’approvato Regolamento;
Di dare atto che l’impegno di spesa è stato già assunto con propria determina R.S. n. 16/2011 giusto impegno n. 55 del 07/03/2011;
Di dare atto che il numero di CIG è 1497557F1D;
Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza in ordine alla variazione del soggetto indicato nell’impegno di spesa.

                                                                                      Il Responsabile Servizio AA.GG.   
                                                                                             Dott. Generoso

Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza De Palma Danilo - Conferimento incarico legale

R. S. N. 40 Del 29-04-2011
R. G. N. 117 Del 10-05-2011
OGGETTO: Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano
ad istanza De Palma Danilo - Conferimento incarico legale
L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di aprile, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 25 marzo 2011 è stato notificato al Comune di
Roccarainola, ad istanza di De Palma Danilo, atto di citazione a comparire
innanzi al Giudice di Pace di Cicciano all’udienza del 11 maggio 2011, per sentire
così provvedere:
Dato atto che il sinistro per cui è causa si è verificato per la presenza di una buca
presente nella corsia di marcia della sede stradale non transennata e/o
segnalata;
Ritenuto, comunque, non sussistere responsabilità del Comune in quanto, giusta
relazione del Comando VV.UU., la buca si è formata in corrispondenza di un
chiusino della rete telefonica della TELECOM Italia, sopra il suo telaio di cemento
che, evidentemente, sollecitato dalle vibrazioni al passaggio delle auto su di esso
ha iniziato ad incrinare l’asflato fino alla formazione della buca;
Ritenuto, pertanto, necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e
degli interessi del Comune di Roccarainola nel giudizio in parola;
Rilevato che l’organico dell’Ente è privo di avvocatura civica interna, per cui
occorre conferire la rappresentanza in giudizio ad avvocato esterno
all’amministrazione;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 3 del 09/02/2010 è stato
approvato il Regolamento per gli incarichi legali e per la gestione dell’Albo
comunale degli Avvocati, istituito con propria determina n. 70/2010, onde stabilire
le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati,
determinando, altresì, i compensi economici a corrispondersi al fine di addivenire
ad una riduzione delle spese e non gravare il bilancio comunale;
Vista l’autorizzazione a stare in giudizio, adottata dal Sindaco avv. Raffaele De
Simone, in forza dell’art. 1 dell’approvato Regolamento;
Ritenuto, quindi, nella fattispecie potersi conferire incarico all’Avv. Pasqualina
Panico, con studio in Roccarainola, in quanto dal curriculum professionale si
desume una pratica prevalentemente civile;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento, in materia di
compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita fattura
professionale, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, come nella fattispecie, il
compenso a corrispondersi è pari ad € 500,00 oltre IVA e CPA;
DETERMINA
Di impegnare sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 del redigendo bilancio 2011 l’importo
di € 624,00 compresa IVA e CPA al 4% come per legge, ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3/2010, in materia di
compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposta fattura
professionale, per i motivi di cui in premessa;
Di incaricare l’Avv. Pasqualina Panico, con studio in Roccarainola, per la difesa e
resistenza nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad
istanza di De Palma Danilo, come meglio in premessa specificato;
Di autorizzare l’Avv. Pasqualina Panico a chiamare in causa, nel giudizio nelle
premesse richiamato, chiunque si dovesse ritenere necessario per la migliore
difesa degli interessi dell’Amministrazione;
Di provvedere alla stipula dell’apposito disciplinare tra il Comune di Roccarainola
e l’Avv. Pasqualina Panico, ai sensi dell’art. 7 dell’approvato Regolamento;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott. Generoso

Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Nola ad istazna De Risi Giuseppe - Conferimento incarico legale

R. S. N. 41 Del 29-04-2011
R. G. N. 118 Del 10-05-2011
OGGETTO: Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Nola ad
istazna De Risi Giuseppe - Conferimento incarico legale
L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di aprile, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 24 marzo 2011 è stato notificato al Comune di
Roccarainola, ad istanza di De Risi Giuseppe, atto di citazione a comparire
innanzi al Giudice di Pace di Nola all’udienza del 23 maggio 2011, per sentire così
provvedere:
a) “accogliere la domanda dell’attore, e per lo effetto accertare e dichiarare che
la responsabilità per i fatti di cui sopra, è da addebitarsi solo ed
esclusivamente alla responsabilità, imperizia, negligenza ed imprudenza del
convenuto;
a) In dipendenza di tanto, condannare il convenuto Ente al risarcimento del
danno patrimoniale, non patrimoniale, danno alla vita di relazione, danno
morale, danno biologico ecc., subiti dall’istante, oltre le spese mediche e
materiali sostenute, che si quantificano in € 7.576,85, o in quella diversa
somma che risulterà a seguito dell’espletando mezzo istruttorio, comprensiva
di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. dalla data dell’evento, il
tutto da contenersi nell’ambito della competenza per valore del Giudice adito e
cioè nel limite di € 5.000,00
a) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con diretta
attribuzione ai procuratori antistatarii;”
Dato atto che il sinistro per cui è causa si è verificato a causa del dislivello
venutosi a creare sul piano di calpestio tra la sede stradale ed un tombino
fognario ad essa sottoposto;
Ritenuto, comunque, non sussistere responsabilità del Comune in quanto la
manutenzione della rete fognaria è della GORI SpA;
Che sussista, inoltre nella fattispecie, l’incompetenza territoriale del Giudice adito
in quanto dovrebbe essere competente territorialmente il Giudice di Pace di
Cicciano e non quello di Nola;
Ritenuto, pertanto, necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e
degli interessi del Comune di Roccarainola nel giudizio in parola;
Rilevato che l’organico dell’Ente è privo di avvocatura civica interna, per cui
occorre conferire la rappresentanza in giudizio ad avvocato esterno
all’amministrazione;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 3 del 09/02/2010 è stato
approvato il Regolamento per gli incarichi legali e per la gestione dell’Albo
comunale degli Avvocati, istituito con propria determina n. 70/2010, onde stabilire
le modalità e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati,
determinando, altresì, i compensi economici a corrispondersi al fine di addivenire
ad una riduzione delle spese e non gravare il bilancio comunale;
Vista l’autorizzazione a stare in giudizio, adottata dal Sindaco avv. Raffaele De
Simone, in forza dell’art. 1 dell’approvato Regolamento;
Ritenuto, quindi, nella fattispecie potersi conferire incarico all’Avv. Filomena
Foglia, con studio in Roccarainola, in quanto dal curriculum professionale si
desume una pratica prevalentemente civile;
Dato atto che ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento, in materia di
compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita fattura
professionale, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, come nella fattispecie, il
compenso a corrispondersi è pari ad € 500,00 oltre IVA e CPA;
DETERMINA
Di impegnare sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 del redigendo bilancio 2011 l’importo
di € 624,00 compresa IVA e CPA al 4% come per legge, ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3/2010, in materia di
compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposta fattura
professionale, per i motivi di cui in premessa;
Di incaricare l’Avv. Filomena Foglia, con studio in Roccarainola, per la difesa e
resistenza nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Nola ad istanza di
De Risi Giuseppe, come meglio in premessa specificato;
Di autorizzare l’Avv. Filomena Foglia a chiamare in causa, nel giudizio nelle
premesse richiamato, chiunque si dovesse ritenere necessario per la migliore
difesa degli interessi dell’Amministrazione;
Di provvedere alla stipula dell’apposito disciplinare tra il Comune di Roccarainola
e l’Avv. Filomena Foglia, ai sensi dell’art. 7 dell’approvato Regolamento;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott. Generoso

Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nola ad istanza Menditti Matrisciano Antonio c/ Comune di Roccarainola - Conferimento incarico legale per recupero spese e competenze di lite

R. S. N. 65 Del 06-06-2011
R. G. N. 211 Del 13-06-2011
OGGETTO: Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Nola ad istanza
Menditti Matrisciano Antonio c/ Comune di Roccarainola - Conferimento
incarico legale per recupero spese e competenze di lite
L'anno duemilaundici addì sei del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 15/06/2010, con il prot. n. 5834, il sig. Antonio Menditti Matrisciano,
rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Parisi, ha notificato al Comune di Roccarainola il
ricorso per reintegra del possesso (art. 1168 c.c.), con invito a comparire innanzi al
Tribunale di Nola per l’udienza del 13/07/2010, per ivi disporre l’immediata e pacifica
reintegrazione del ricorrente nel possesso della porzione dello specificato fondo rustico in
Tufino (in località Quattrocchi),illecitamente spogliata dal Comune di Roccarainola, e, per
l’effetto, condannare esso convenuto alripristino dello status quo ante ed al risarcimento di
tutti i danni subiti e subendi, in particolare dei danni accessori inerenti le piantagioni ed i
raccolti persi anche futuri, fino al ritorno alla produzione originaria degli alberi ripiantati, oltre
spese, diritti ed onorari del giudizio;
Che dalla relazione del Responsabile UTC, Servizio LL.PP., del 22/06/2010, prot. n. 6066, è
emersa l’opportunità e la necessità della costituzione nel giudizio de quo, onde tutelare i
diritti e gli interessi dell’Amministrazione Comunale;
Dato atto che, all’uopo, con propria determina R.S. n. 141 del 22/06/2010 è stato conferito
incarico all’Avv. Luigi Iervolino, con studio in San Gennaro Vesuviano;
Rilevato che con nota del 27/12/2010, agli atti con il prot. n. 13149 del 29/12/2010, l’Avv.
Iervolino ha comunicato che il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, con ordinanza
esecutiva del 16/12/2010 ha rigettato il reclamo proposto dal sig. Menditti Matrisciano
avverso l’ordinanza del 23/07/2010, sempre del Tribunale di Nola, dichiarativa della
giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al preteso spoglio della striscia di terreno
sita in Tufino, in località Quattrocchi;
Che con la medesima nota l’Avv. Iervolino ha altresì comunicato che il Tribunale ha
condannato il reclamante sig. Menditti Matrisciano al pagamento nei confronti dell’Ente delle
spese e competenze di lite pari ad € 2.800,00 per la cui esecuzione è necessario apposito
mandato;
Atteso che ad oggi la controparte non ha spontaneamente messo in esecuzione quanto
disposto dal Tribunale di Nola, per cui occorre agire in via legale;
Dato atto che l’organico dell’Ente è privo di avvocatura civica interna, per cui occorre
conferire incarico ad un avvocato esterno all’amministrazione;
Considerato che con deliberazione consiliare n. 3 del 09/02/2010 è stato approvato il
Regolamento per gli incarichi legali e per la gestione dell’Albo Comunale degli Avvocati,
istituito con propria determina di Segreteria R.S. n. 70/2010, onde stabilire le modalità e le
procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati determinando, altresì, i compensi
economici a corrispondersi al fine di addivenire ad una riduzione della spesa e non gravare il
bilancio comunale;
Ritenuto, nella fattispecie, potersi conferire incarico al medesimo Avv. Iervolino Luigi in
quanto, ovviamente, conosce la materia del contendere;
Ritenuto, altresì, non assumere alcun impegno di spesa per l’incarico in parola, in quanto le
spese derivanti dall’attività posta in essere in esecuzione del presente incarico vanno
accollate e richieste interamente alla controparte e, comunque, già vi è un impegno di spesa
assunto con propria determina R.S. n. 141/2010;
Ritenuto procedere in merito
DETERMINA
Di prendere atto dell’ordinanza del Tribunale di Nola nella causa iscritta al n. 6937/2010 R.G.
vertente tra Menditti Matrisciano Antonio e il Comune di Roccarainola, con la quale viene
rigettato il reclamo proposto dal Menditti e viene disposta la condanna dello stesso al
pagamento nei confronti del Comune di Roccarainola, in persona del sindaco pro tempore
Raffaele De Simone, delle spese di lite, pari ad € 2.800,00 (di cui 2300 per onorari e 500 per
diritti);
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, di incaricare l’Avv.
Luigi Iervolino, con studio in San Gennaro Vesuviano, affinchè ponga in essere tutti gli atti
necessari, giudiziali ed extragiudiziali nessuno escluso, per l’esecuzione dell’ordinanza del
Tribunale di Nola avanti citata e, quindi, per incassare le spese di lite, come ivi disposto,
oltre le successive occorrenti che vanno poste a carico della parte soccombente;
Di dare atto, pertanto, che con il presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa
per l’incarico in parola, in quanto le spese derivanti dall’attività posta in essere in esecuzione
del presente incarico vanno accollate e richieste interamente alla controparte e, comunque,
già vi è un impegno di spesa assunto con propria determina R.S. n. 141/2010;
Di trasmettere copia della presente all’Avv. Iervolino Luigi per opportuna e necessaria
conoscenza ed a valere anche quale disciplinare per i rapporti economici;
Di trasmettere, inoltre, copia della presente all’Ufficio ragioneria per opportuna conoscenza
ed adempimenti conseguenti.
Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo

Giudizio Perna + 4 c/ Comune di Roccarainola - Liquidazione acconto all'Avv. Pasqualina Panico

R. S. N. 101 Del 05-07-2011
R. G. N. 280 Del 07-07-2011
OGGETTO: Giudizio Perna + 4 c/ Comune di Roccarainola -
Liquidazione acconto all'Avv. Pasqualina Panico
L'anno duemilaundici addì cinque del mese di luglio, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 17 giugno 2010 è stato notificato al Comune di
Roccarainola, ad istanza di Perna Rosalba + 4, atto di citazione a comparire
innanzi al Tribunale di Nola all’udienza del 21 dicembre 2010, per sentire così
provvedere:
a) “accertare e dichiarare l’avvenuta occupazione usurpativa, con conseguente
trasformazione, da parte del Comune di Roccarainola di parte (per
complessivi mq. 250 circa) dei fondi di proprietà degli esponenti riportati,
rispettivamente, in NCT al foglio 31, p.lla 704 e p.lle 706 e 179;
b) Per l’effetto condannare il Comune di Roccarainola, in persona del Sindaco
p.t. , al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, per le causali di cui
innanzi, nella misura di € 5.000,00 ovvero quella maggiore o minore che
l’adito Tribunale, in sua giustizia ed equità, riterrà dovuta, oltre interessi e
svalutazione;
a) Condannare il Comune di Roccarainola, in persona del Sindaco p.t., al
pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”;
Dato atto che dalla relazione del 05/07/2010 prot. n. 6509, a firma del
Responsabile del Servizio LL.PP. dell’Ente, è emerso che sono state sottoscritte
delle convenzioni di cessione bonaria volontaria;
Ritenuta, pertanto, necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e
degli interessi del Comune di Roccarainola nel giudizio in parola, a seguito
dell’autorizzazione a stare in giudizio, con propria determina R.S. n. 195 del
17/11/2010 è stato conferito incarico legale all’Avv. Pasqualina Panico, con
studio in Roccarainola;
Che con la medesima determina, ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento
in materia di compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita
fattura professionale, per i giudizi dinanzi al Tribunale, giusto impegno n.
641/2010, è stata impegnata la somma di € 1.500,00 oltre IVA e CPA;
Che, in forza dell’art. 5 della convenzione sottoscritta, il citato professionista ha
richiesto la liquidazione dell’acconto di € 500,00 che sarà computato all’atto della
definitiva liquidazione;
Ritenuto doversi procedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, di liquidare
all’Avv. Pasqualina Panico, con studio in Roccarainola, l’importo di € 500,00
quale acconto sulle maggiori competenze così come previsto dall’art. 5 della
convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Roccarainola ed il
professionista;
Di dare atto che tale somma sarà computata all’atto della definitiva liquidazione;
Di imputare la spesa di € 500,00 sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 gestione residui del
bilancio 2011, giusto impegno n. 641/2010
Di trasmette copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott. Generoso

Giudizio Piscitelli Aniello c/ Comune di Roccarainola - Liquidazione acconto all'Avv. Orazio De Angelis

R. S. N. 94 Del 30-06-2011
R. G. N. 309 Del 15-07-2011
OGGETTO: Giudizio Piscitelli Aniello c/ Comune di Roccarainola -
Liquidazione acconto all'Avv. Orazio De Angelis
L'anno duemilaundici addì trenta del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 25 giugno 2010 è stato notificato al Comune di Roccarainola,
ad istanza di Piscitelli Aniello, atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di
Pace di Cicciano all’udienza del 27 novembre 2010, per sentire così provvedere:
a) “dichiarare che il danno è conseguenza dei lavori iniziati dal Comune di
Roccarainola o chi per esso per risistemare l’area archeologica Cammarano,
nella quale area rientra il terreno dell’istante;
b) condannare il Comune di Roccarainola o chi per esso al risarcimento del
danno nella misura complessiva di € 1.757,80 o a quella somma che sarà
determinata e quantificata in corso di causa ovvero a quella complessiva
somma che sarà ritenuta di giustizia per i danni subiti dall’istante e per le
causali di cui in premessa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria , il
tutto da contenersi entro il limite massimo di € 2.000,00;
c) condannare, altresì, il Comune di Roccarainola al pagamento delle spese,
diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti, ai sensi
dell’art. 93 c.p.p., per averne fatto anticipo.”;
Dato atto che dalla relazione del 07/10/2010 prot. n. 9476 , a firma del
Responsabile del Servizio LL.PP. dell’Ente, è emersa una carenza di
legittimazione passiva del Comune di Roccarainola, in quanto non risultano agli
atti comunali documenti attestanti l’effettivo esproprio né un utilizzo specifico del
fondo per i lavori in argomento;
Ritenuta, pertanto, necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e
degli interessi del Comune di Roccarainola nel giudizio in parola;
Dato atto che a seguito dell’autorizzazione a stare in giudizio, con propria
determina R.S. n. 193 del 12/11/2010 è stato conferito incarico legale all’Avv.
Orazio De Angelis, con studio in Roccarainola;
Che con la medesima determina, ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento
in materia di compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita
fattura professionale, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, giusto impegno n.
592/2010, è stata impegnata la somma di € 500,00 oltre IVA e CPA;
Che, in forza dell’art. 5 della convenzione sottoscritta, il citato professionista ha
richiesto la liquidazione dell’acconto di € 200,00 che sarà computato all’atto della
definitiva liquidazione;
Ritenuto doversi procedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, di liquidare
all’Avv. Orazio De Angelis, con studio in Roccarainola, l’importo di € 200,00 quale
acconto sulle maggiori competenze così come previsto dall’art. 5 della
convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Roccarainola ed il
professionista;
Di dare atto che tale somma sarà computata all’atto della definitiva liquidazione;
Di imputare la spesa di € 200,00 sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 gestione residui del
bilancio 2011, giusto impegno n. 592/2010
Di trasmette copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott,. Generoso

Giudizio Comune di Roccarainola C/ Martiniello A. - Liquidazione acconto all'Avv. Infelice Carmelina

R. S. N. 95 Del 30-06-2011
R. G. N. 310 Del 15-07-2011
OGGETTO: Giudizio Comune di Roccarainola C/ Martiniello A. -
Liquidazione acconto all'Avv. Infelice Carmelina
L'anno duemilaundici addì trenta del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 06 maggio 2010 è stato notificato al Comune di Roccarainola,
ad istanza di Martiniello Anna Maria, atto di citazione a comparire innanzi al
Tribunale di Nola all’udienza del 28 ottobre 2010, sez. civile e G.I. a designarsi, per
sentire:
a) “Accertare e dichiarare che i ribaltamenti e crolli del muro di contenimento
della strada Vicinale e i danni tutti di cui in premessa, subiti dall’istante al
proprio immobile, sono da attribuirsi, esclusivamente alla responsabilità del
convenuto Comune di Roccarainola in persona del Sindaco p.t., o chi di
ragione, per negligente adempimento dei doveri di manutenzione della strada
Vicinale e/o comunale ovvero della violazione degli obblighi di legge posti a
suo carico;
b) Condannare di conseguenza esso convenuto Comune di Roccarainola in
persona del Sindaco p.t., o chi di ragione, ad eliminare le cause che
determinano a più riprese i ribaltamenti e crolli del muro di contenimento della
strada Vicinale con l’esecuzione di quelle opere che suggerirà il C.T.U. nella
sua relazione;
c) Condannare il Comune di Roccarainola in persona del Sindaco p.t., o chi di
ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, esposti in premessa e
cioè: il risarcimento deve comprendere la spesa per il ripristino del fondo
danneggiato, il rimborso per il mancato guadagno e quant’altro che sia
rimasto interessato dai continui ribaltamenti e crolli del muro di contenimento
di via Vicinale, nonché interessi come per legge dall’evento al saldo in favore
di Martiniello Anna Maria nella misura che sarà precisata nel corso del
giudizio, all’esito delle risultanze della C.T.U. ;
d) Condannare esso convenuto Comune di Roccarainola, o chi di ragione, al
pagamento delle spese, diritti ed onorari, con distrazione ex art. 93 cpc, oltre
IVA e CPA e il 12,5% per spese forfettarie in favore dei sottoscritti procuratori,
che si dichiarano antistatari.”;
Dato atto che dalla relazione del 15/06/2010, a firma del Responsabile del
Servizio Manutenzione del Patrimonio, emerge una carenza di legittimazione
passiva del Comune di Roccarainola, in quanto agli atti di Ufficio vi è un decreto
prefettizio con il quale viene approvato la costituzione di un consorzio tra il
Comune di Roccarainola e quello di Cicciano per la manutenzione della strada in
parola;
Che, inoltre, da detto decreto si evince che il Comune capofila di detto Consorzio
è il Comune di Cicciano al quale è demandata la manutenzione della strada con
partecipazione alle spese anche a carico di questo Comune, per cui il
Responsabile ritiene necessaria la nomina di un difensore per la tutela dei diritti e
degli interessi del Comune di Roccarainola nel giudizio instaurato per costituirsi
nel procedimento e chiamare in causa il Comune di Cicciano;
Dato atto che a seguito dell’autorizzazione a stare in giudizio, con propria
determina R.S. n. 183 del 04/10/2010 è stato conferito incarico legale all’Avv.
Carmelina Infelice, con studio in Roccarainola;
Che con la medesima determina, ai sensi dell’art. 10 dell’approvato Regolamento
in materia di compensi economici da liquidarsi previa presentazione di apposita
fattura professionale, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, giusto impegno n.
549/2010, è stata impegnata la somma di € 1.500,00 oltre IVA e CPA;
Che, in forza dell’art. 5 della convenzione sottoscritta, il citato professionista ha
richiesto la liquidazione dell’acconto di € 500,00 che sarà computato all’atto della
definitiva liquidazione;
Dato atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il numero di CIG è:
290392390F;
Ritenuto doversi procedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono riportate, di liquidare
all’Avv. Carmelina Infelice, con studio in Roccarainola, l’importo di € 500,00 quale
acconto sulle maggiori competenze così come previsto dall’art. 5 della
convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Roccarainola ed il
professionista;
Di dare atto che tale somma sarà computata all’atto della definitiva liquidazione;
Di imputare la spesa di € 500,00 sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 gestione residui del
bilancio 2011, giusto impegno n. 549/2010
Di trasmette copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile Servizio
AA.GG.
Dott. Generoso

Giudizio Napolitano Antonio / Comune di Roccarainola - Liquidazione competenze professionali all'Avv. Filomena Sirignano

R. S. N. 96 Del 30-06-2011
R. G. N. 311 Del 15-07-2011
OGGETTO: Giudizio Napolitano Antonio / Comune di Roccarainola -
Liquidazione competenze professionali all'Avv. Filomena Sirignano
L'anno duemilaundici addì trenta del mese di giugno, il Responsabile del Servizio
AA.GG. D'Avanzo Generoso
CIG
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs. 165/2001
Premesso che in data 21/08/2007 è stato notificato a questo Comune, ad istanza del
sig. Napolitano Antonio, atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace di
Cicciano per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’auto di sua proprietà, a
seguito di un sinistro occorso per la presenza di massi sulla strada e, di
conseguenza, per responsabilità del Comune di Roccarainola tenuto alla vigilanza
ed alla manutenzione delle strade;
Che con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 30/10/2007 è stato conferito
incarico legale all’Avv. Filomena Sirignano, con studio in Roccarainola;
Dato atto che detto giudizio è stato definito dal Giudice di Pace di Cicciano con
sentenza n. 473/09 e comunicata all’Ente in data 25/06/2010;
Che con detta sentenza viene rigettata la domanda proposta dal sig. Napolitano
Antonio nei confronti del Comune di Roccarainola e vengono compensate le spese
tra le parti;
Vista la parcella n. 2/2010 nell’importo di € 780,00 presentata dall’Avv. Filomena
Sirignano a titolo di competenze professionali;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria, il numero di CIG è: 29039932D5;
Ritenuto doversi procedere in merito
DETERMINA
Di impegnare sul cod. 1.01.02.03 cap. 124 del bilancio 2011 la somma di € 780,00;
Di prendere atto della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cicciano n. 473/09;
Di liquidare all’Avv. Filomena Sirignano, con studio in Roccarainola, l’importo di €
780,00 a fronte della parcella 2/2010;
Di imputare la spesa complessiva di € 780,00 al cod. 1.01.02.03 cap. 124 del
bilancio 2011;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio ragioneria per gli adempimenti
conseguenti.
Il Responsabile Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo

venerdì 29 luglio 2011

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

COMUNE DI ROCCARAINOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
BANDO DI GARA PER L’APPALTO
DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Questa Amministrazione deve procedere all’affidamento, mediante
procedura aperta ai sensi del D. Lgs 163/2006, del servizio trasporto
alunni per il periodo da Settembre 2011 al Giugno 2012, come meglio
specificato nel capitolato speciale d’appalto cui si rimanda.
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà affidato con procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs 163/2006, con aggiudicazione a favore di quella ditta che avrà
presentato il maggior ribasso sul prezzo a base d’asta.
L’appalto è ad unico e definitivo incanto.
Art. 3 – Importo d’asta
L’importo a base d’asta è pari ad € 93.000,00 IVA inclusa.
La ditta concorrente dovrà tener conto, nella formulazione dell’offerta, che
il Comune di Roccarainola metterà a disposizione dell’aggiudicatario, a
titolo gratuito, i seguenti automezzi di proprietà comunale efficienti e
funzionanti:
FIAT IVECO SPA A55 F 10 29, tg. BA 231 WC, posti a sedere n.
27;
FIAT A60 10 RUGGERI 60 80 M, tg. DF 974 EM, posti a sedere n.
36;
FIAT A60 10 RUIGGERI 60 80 M, tg. DG 179 DV, posti a sedere n.
36;
FIAT A60 10 RUGGERI 60 80 M, tg. BA 005 RB, posti a sedere n.
36.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di ordinaria manutenzione e di
funzionamento dei detti scuolabus, escluso solo la tassa di possesso e
l’assicurazione che restano a carico del Comune.
Si fa presente che gli scuolabus FIAT A60 10 RUGGERI 60 80 M sono
attualmente in corso di immatricolazione.
Art. 4 – Modalità di pagamento delle fatture
Le fatture saranno liquidate, previa adozione di apposita determina di
liquidazione, entro giorni 30 dalla data di acquisizione delle stesse al
protocollo generale di questo Ente.
Eventuali contestazioni interrompono tale termine.
Art. 5 – Termine di presentazione dell’offerta
Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire entro il
termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno
06/09/2011. Il plico dovrà pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, a
mezzo raccomandata del Servizio Poste Italiane SpA oppure altra Agenzia
di recapito autorizzata, ovvero per rimessa diretta al Protocollo generale
del Comune di Roccarainola sito alla Via Roma.
Art. 6 – Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta redatta in lingua italiana ed in competente bollo deve, a pena di
esclusione:
• Contenere l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a
base d’asta, così in cifre come in lettere ed essere senza abrasioni o
correzioni di sorta, per ogni alunno trasportato;
• Essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dal titolare o legale
rappresentante della ditta concorrente. La sottoscrizione dell’offerta
non deve essere autenticata pena la nullità della stessa;
• Essere racchiusa in apposita busta, nella quale non dovranno essere
inseriti altri documenti, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la
scritta “Offerta per l’affidamento del servizio trasporto alunni periodo
Settembre 2011/Giugno 2012” ed il nominativo della ditta concorrente;
Detta busta deve essere :
• Debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta;
• Racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione alla
gara, in apposito plico, debitamente sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto
“Contiene documenti ed offerta per la gara del giorno 07/09/2011 ore
10,00 relativa all’affidamento del servizio trasporto alunni per il periodo
Settembre 2011/Giugno 2012“.
Art. 7 – Data di svolgimento della gara
La gara sarà svolta il giorno 07/09/2011 alle ore 10,00 presso la sede
comunale, con eventuale prosieguo.
Art. 8 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla gara le ditte di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006
ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli successivi del medesimo D.
Lgs., con la precisazione che l’elenco riportato nel detto articolo non è da
considerarsi esaustivo, secondo quanto chiarito nella determinazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 7 del 21710/2010.
Inoltre, per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno essere in
possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed
Artigianato per l’attività coincidente con quella del presente appalto ed in
specie di noleggio con conducente e trasporto scolastico per Enti pubblici.
Art. 9 – Raggruppamenti di imprese
Alla gara di cui al presente bando sono ammesse a presentare offerta
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006.
Le singole imprese facenti parte del gruppo dovranno essere in possesso
dei requisiti previsti dal presente bando.
La partecipazione alla gara è subordinata alla presentazione di un’offerta
congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti del servizio che saranno esperite dalle singole imprese e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista nel predetto art. 37 del D. Lgs
163/2006.
In particolare i soggetti facenti parte del raggruppamento di imprese, in
caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far
risultare con scrittura privata autenticata.
Ogni impresa componente il raggruppamento dovrà produrre la
documentazione e la dichiarazione di cui al successivo punto 10 del
presente bando, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che dovrà
essere prestata solo dall’impresa capogruppo.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, in
materia di raggruppamento di imprese, sono applicabili le disposizioni di
cui all’art. 37 del D. Lgs 163/2006.
Art. 10 – Documentazione per la partecipazione alla gara
Ai fini dell’ammissione alla gara la ditta dovrà presentare, a pena di
esclusione, i seguenti documenti :
a) Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua
vece e contenente la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa.
b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la
quale il titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, facendo
espresso riferimento all’appalto :
• Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, e che non sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei
soggetti di cui all’art. 38 lett. b) del D. Lgs 163/2006 non è
pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575;
• Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei
soggetti di cui all’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006 non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
• Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei
soggetti di cui all’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006 non è stata
emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
• Dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
• Dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
• Dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante,
e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;
• Dichiara di non aver commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse,secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la
ditta è stabilita;
• Dichiara di non aver reso, nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
• Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita la ditta;
• Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/1999);
• Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico non è
stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1,
del decreto legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248;
• Dichiara con riferimento a sé stesso e/o del direttore tecnico e dei
soggetti di cui all’art. 38 lett. b) del D. Lgs 163/2006, anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di
una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 , n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
• Dichiara di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
• Dichiara di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione ovvero indica tali condanne;
• Attesta di aver preso visione di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla esecuzione dell’appalto
nonché di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto,
accettando senza riserva alcuna tutte le condizioni e prescrizioni
contrattuali, nessuna esclusa, contenute in esso e nel presente
bando, e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta
che starà per fare;
• Attesta di non partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio;
• Dichiara, qualora partecipi come consorzio, per quali ditte
consorziate il consorzio concorre;
• Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per la
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
• Dichiara di aver tenuto conto nella predisposizione dell’offerta degli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di assicurazione contro
gli incendi, responsabilità civile contro terzi trasportati e
responsabilità civile per sinistri, nonché degli oneri assicurativi,
assistenziali e previdenziali per il personale impiegato sugli
autobus/scuolabus;
• Dichiara di essere pronto e disponibile ad effettuare il servizio a far
data dal giorno successivo alla richiesta da parte della stazione
appaltante;
• Dichiara di immettere nel servizio trasporto alunni, in caso di
aggiudicazione e di specifica richiesta da parte
dell’amministrazione, gli automezzi in un numero sufficiente, ed
idonei per caratteristiche, al trasporto del numero degli alunni
previsti;
c) Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità,
contenente la dicitura antimafia e dal quale risulti che la ditta stessa è
regolarmente costituita e possa effettuare il servizio di cui al presente
appalto. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione,
resa dal titolare o legale rappresentante della ditta, ai sensi del D.P.R.
445/2000. Detta dichiarazione dovrà contenere l’esatta indicazione del
numero di iscrizione, dell’anno di iscrizione, dell’attività espletata, il
nominativo del legale rappresentante o dell’Amministratore e di tutti
quelli muniti di poteri, la dicitura antimafia. Per le ditte con sede in altri
Stati membri, certificato di iscrizione in uno dei registri commerciali
dello Stato di appartenenza, di cui all’allegato 7 del D. Lgs. 358/92 e
successive modifiche ed integrazioni, che potrà essere sostituito da
una dichiarazione giurata in conformità a quanto previsto in tale
allegato.
d) Le Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nel registro
prefettizio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella della
gara; le cooperative sociali: Certificato di iscrizione all’apposito Albo
regionale di cui all’art. 9 della L. 381/91 oppure certificato di iscrizione
nel registro prefettizio, nel caso in cui la Regione, in cui ha sede la
cooperativa, non abbia istituito l’Albo. In sostituzione della
certificazione potrà essere presentata dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 contenente gli estremi richiesti;
e) Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti , del
titolare se trattasi di ditta individuale o di tutti gli amministratori muniti di
potere di rappresentanza se trattasi di società di capitali, di tutti i soci
se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice, di coloro che
rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di
società di cui all’art. 2506 c.c. nonché del direttore tecnico. Il suddetto
certificato deve essere in originale o in copia conforme all’originale;
f) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto.
Detta cauzione può essere prestata in contanti o mediante polizza
fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria o fidejussione di
istituti all’uopo preposti. Detta cauzione, se prestata mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, nonché di avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro
trenta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 11 – Validità dell’offerta
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi
centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Art. 12 – Norme ed avvertenze
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara stessa o di prorogare la data della gara senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta
anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso
di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore
12 del giorno 06/09/2011 o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio
Poste Italiane SpA o altra Agenzia di recapito autorizzata ovvero per
rimessa diretta, sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla
specificazione dell’oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non
sia controfirmato sui lembi di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti
incompleto od irregolare qualsiasi dei documenti richiesti nel presente
bando di gara; parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che
l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata o
che non sia controfirmata sui lembi di chiusura.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni
nell’indicazione del prezzo offerto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ fatto divieto assoluto subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto
dell’appalto .
Sono a totale carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula
del contratto ivi comprese quelle di registrazione e dei diritti di rogito.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola
offerta valida.
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare, prima della stipula del contratto,
cauzione definitiva che può essere corrisposta in contanti, in titoli del debito
pubblico o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata
da parte di compagnia assicuratrice a ciò autorizzata, pari al 10%
dell’importo presunto netto di affidamento.
Dopo l’aggiudicazione definitiva la ditta aggiudicataria sarà tenuta a
presentare entro gg. 10 dalla data di ricezione a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno di apposita richiesta, pena la decadenza
dell’aggiudicazione, i seguenti documenti:
1) tutta la documentazione che la stazione appaltante richieda e relativa al
possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara;
2) la cauzione definitiva di cui avanti detto.
Ove nel termine fissato la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e
non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito,
questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta
l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge.
In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che
segue in graduatoria.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del
secondo comma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
L’aggiudicazione è subordinata alle disposizioni contenute dalla normativa
antimafia.
Nel caso di richiesta di automezzi da parte del Comune, prima
dell’immissione in servizio dovrà essere consegnata al Comune copia
conforme all’originale delle carte di circolazione, riportanti anche le revisioni
con validità in corso, relativamente agli automezzi utilizzati per il servizio de
quo, nonché copia delle polizze assicurative, anch’esse in corso di validità.
Responsabile del procedimento è il Resp. del Servizio AA.GG. dott.
Generoso D’Avanzo, tel. 081/8293449.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alle leggi ed ai
regolamenti in materia .
Art. 13 – Elaborati di gara
Il presente bando, il capitolato speciale d’appalto ed i modelli della
domanda e dichiarazione, sono disponibili all’Albo pretorio on-line del
Comune di Roccarainola e sul sito Internet all’indirizzo
www.comune.roccarainola.na.it .
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. Generoso D’Avanzo

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