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mercoledì 16 novembre 2011

OGGETTO: Affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione lavori di completamento e gestione della piscina comunale - Determinazione a contrarre e indizione gara d'appalto.


con Deliberazione del C.C. n.10 del 21/07/2011 sono state approvate le modifiche al Programma Triennale delle oo.pp. ed al piano annuale, con l’introduzione del progetto in argomento, ai fini dell’affidamento a privati della progettazione esecutiva, il completamento dei lavori e la gestione della piscina comunale e delle aree annesse ed accessorie;
che, a seguito delle richieste di approfondimento progettuale, pervenute in sede di gara d’appalto, ovvero nel corso dei sopralluoghi effettuati con gli operatori economici interessati, e per effetto dell’entrata in vigore della Tariffa regionale delle oo.pp. Campania 2011, si è reso necessario adeguare e aggiornare il progetto.
che con Deliberazione di G.C. n.101 del 08/11/2011 è stato riapprovato il progetto definitivo dei lavori di completamento della piscina comunale alla Via Pizzolungo, per un importo complessivo pari ad €.610.982,51 di cui €. 499.000,00 per lavori ed oneri per la sicurezza e dunque senza variazione di costi.
che la Regione Campania, interpellata per le vie brevi, non ha ancora provveduto alla predisposizione delle graduatorie per la concessione di contributi per il completamento di impianti sportivi, di cui al D.D. n.10 del 15/01/2010 dell’AGC 18;
che  l’Ente non ha la disponibilità dei capitali necessari per il completamento della struttura ne per la gestione diretta dell’impianto, sia per la mancanza di personale idoneo e specializzato sia per la mancanza di fondi da destinare allo scopo.
che in data 13/10/2011 con Determinazione UTC, Servizio ll.pp. n.40 è stato reso noto che la gara d’appalto, per l’affidamento in concessione della piscina comunale, di cui alla Determinazione R.S. ll.pp. n.32 del 05/08/2011, è andata deserta.

Considerato, pertanto, potersi procedere all’indizione di una nuova gara d’appalto per l’affidamento in concessione del complesso piscina comunale, mediante pubblico incanto, ai sensi dell'art. 3, comma 11, e 142 e seguenti del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i., mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs 163/2006 e sue m. e i.

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
a)       il fine che si intende raggiungere è quello di ampliare l’offerta di impianti sportivi a livello locale, estendendola, nella fattispecie, all’attività natatoria per tutte le categorie di utenza;
b)       l’oggetto del contratto è l’affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione di lavori di completamento dell’immobile comunale sito alla Via Pizzolungo ed adibito a piscina comunale nonché la gestione della piscina stessa;
c)      la forma del contratto sarà quella scritta pubblica amministrativa;
d)       si procederà alla scelta del contraente mediante pubblico incanto per asta pubblica da tenersi ai sensi dell'art. 3, comma 11, e 142 e seguenti del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. ;
e)       si procederà alla pubblicità della gara, ai sensi dell’art.122 comma 5, e dell’art. 66, comma 15, del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i.,  e cioè mediante pubblicazione del bando di gara, all’Albo pretorio on-line, sul sito web istituzionale del Comune di Roccarainola, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici;
che il ricorso alla concessione di lavori pubblici è giustificato, come peraltro evidenziato nella delibera consiliare n.10 del 21/07/2011, di modifica del piano triennale delle OO.PP. 2011/2013 e dell’elenco annuale 2011, dalla circostanza che l’Ente non ha né le risorse finanziarie per completare l’opera né ha, tra il personale dipendente, le adeguate professionalità per una gestione complessa, quale è quella di un impianto natatorio;
che, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il numero di CIG, relativamente alla presente procedura, è 3557016

Visti
lo schema di bando di gara, del disciplinare di gara e lo schema di domanda di ammissione alla gara, agli atti della procedura;
la nota di indirizzo dell’Assessore ai LL.PP. del 13/07/2011;
la comunicazione del Sindaco del 05/08/2011 prot. n.6576;

Ritenuto potersi procedere all'indizione della gara in argomento ed all’approvazione degli schemi di  bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di domanda di ammissione alla gara che, pur non allegati materialmente alla presente, si intendono parte integrante del presente atto.

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

di indire gara d’appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva, realizzazione lavori di completamento e gestione della piscina comunale.
di approvare lo schema di avviso di gara, di disciplinare di gara e di domanda di ammissione alla gara in  argomento.
di stabilire di procedere alla scelta del contraente mediante pubblico incanto per asta pubblica da tenersi ai sensi dell'art.3, comma 11, e 142 e seguenti del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. .
di dare atto che si procederà alla pubblicità della gara, ai sensi dell’art.122 comma 5, e dell’art.66, comma 15, del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i.,  e cioè mediante pubblicazione del bando di gara, all’Albo pretorio on-line, sul sito web istituzionale del Comune di Roccarainola, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici.
di dare atto che i lavori tutti e le spese tutte sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
di inviare copia della presente all’Ufficio di Ragioneria ed al Responsabile dell’Albo pretorio per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza consequenziali, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

                                                                              Il Responsabile Servizio LL.PP.
                                                                                     Arch. Russo Assuntino


Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì          
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa NAPPI ROSA



Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì          
  Il Responsabile del Servizio AA.GG.


                                                                             Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
                                                                                               
                                                                                                     RUSSO ASSUNTINO









PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il          14-11-2011           per quindici giorni consecutivi.


Roccarainola lì, 14-11-2011.

                                                                                                                   Il Responsabile

                                                                                                             Dott. Gennaro Aiello

L'eredità Berlusconi-Gelmini: Ci sono 10mila prof a rischio


Scuola pubblica
Dal prossimo anno anche il personale in esubero della scuola potrà essere posto in mobilità per due anni: se al termine del biennio docenti e Ata non saranno stati ricollocati professionalmente, anche in altri comparti pubblici, non percepiranno più lo stipendio. Il provvedimento, contenuto nel decreto legge sul maxi-emendamento della legge di stabilità economica, riguardante tutto il personale della pubblica amministrazione, rappresenta una novità assoluta per gli insegnanti ed il personale non docente della scuola: dipendenti che sino ad oggi hanno potuto trovare collocazione rimanendo a disposizione dei dirigenti scolastici, pur in assenza di posti liberi relativi al loro specifico profilo professionale. 

Nella scuola la norma, che comunque non cita la parola licenziamento, potrebbe avere un'applicazione su grandi numeri: nell'anno in corso, infatti, sono quasi 10mila gli insegnanti privi di cattedra: molti di loro sono rimasti semplicemente «a disposizione». A loro si aggiungono qualche altro centinaio tra amministrativi, tecnici ed ausiliari. La procedura prevista attraverso l'ultimo atto del governo Berlusconi indica che dal 1° settembre il personale in esubero - di pubblico impiego, scuola e università - potrà essere posto in mobilità territoriale, anche intercompartimentale. In tal caso, passando in un altro ministero, per i docenti si tratterebbe dell'addio all'insegnamento: verrebbero infatti trasformati in semplici impiegati. 

Il trasferimento avverrebbe pure in caso di mancata accettazione da parte del lavoratore in sovrannumero, che dovrà così accettare in modo forzato il passaggio su altre province o profili professionali. Immediate le proteste sindacali. Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, se si vuole introdurre nella pubblica amministrazione la logica del privato «dovremmo prima rimuovere i ministri, i direttori generali, i dirigenti scolastici che non hanno reso efficiente il sistema scolastico, prima di infierire sui professionisti della scuola: ricorreremo alla magistratura, unico baluardo del diritto di fronte alla mortificazione del lavoro».

Risarcimento danni ad istanza di D'Onofrio Angelo


OGGETTO:  Risarcimento danni ad istanza di D'Onofrio Angelo - Atto di indirizzo

 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(è sempre la giunta che decide).

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE
SINDACO
P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE
VICE SINDACO
P
DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE
ASSESSORE
P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI
ASSESSORE
P
AVV. DE SIMONE CARMELA
ASSESSORE
P
DOTT. SIRIGNANO DOMENICO FRANCO
ASSESSORE
P
SIG. PREVETE GUIDO
ASSESSORE
P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

DELIBERA

Si fa presente che in data 03 febbraio 2011 al prot. n. 1098 è stata acquisita richiesta di risarcimento danni ad istanza del sig. D’Onofrio Angelo, assistito dall’Avv. Antonietta Montanile.
Espone il sig. D’Onofrio Angelo che in data 02/02/2011, alle ore 5,00 circa, si recava presso l’auto di sua proprietà FIAT tg. DS834TW che si trovava in sosta in Roccarainola al Rione Fellino, e precisamente nel parcheggio adiacente l’ex Centro medico, e verificava la presenza di un grosso ramo sull’auto stessa caduto da un albero presente nella area di parcheggio. Tale ramo è stato rimosso più tardi da operai-giardinieri del Comune che si trovavano in zona. In seguito alla caduta di tale ramo l’auto riportava danni al tetto cofano anteriore e portiere. Conclude il sig. D’Onofrio con l’invito a provvedere bonariamente al risarcimento dei danni con l’avvertenza che in mancanza sarà adita la competente autorità giudiziaria per il risarcimento coattivo del danno.
Dall’istruttoria esperita risulta esservi una relazione del Comando VV.UU. dalla quale si evince che, assunte le informazioni di rito, effettivamente durante la notte tra l’1 ed il 2 febbraio, a causa del vento, un piccolo ramo di un albero di salice si è spezzato cadendo sul cofano anteriore dell’auto FIAT Grande Punto tg. DS834TW che sostava nel parcheggio antistante l’isolato 26 del rione Fellino.
Inoltre, su richiesta dell’Ente, la controparte ha quantificato in € 1.200,00 i danni subiti dall’auto, giusto preventivo di spesa dell’officina Orabona Vincenzo, e dichiarato la disponibilità a transigere bonariamente la controversia per la somma di € 1.500,00 comprensiva delle competenze legali.
Successivamente, con nota agli atti con il prot. n. 8767 del 13/10/2011 l’Avv. Montanile ha fatto pervenire ulteriore comunicazione circa la disponibilità a definire la vicenda per l’importo di € 1.200,00 a definizione di ogni rapporto dare/avere scaturente dalla stessa.
Ciò posto, atteso che dalla relazione del Comando VV.UU. risulta la responsabilità dell’Ente e, quindi, l’obbligo dello stesso al ristoro dei danni, la somma richiesta, sulla base della comune esperienza, è ritenuta congrua.
D’altra parte, si fa rilevare che un eventuale giudizio, stante le ultime sentenze emesse dal Giudice di Pace di Cicciano anche nei confronti di questo Ente, vedrebbe condannato il Comune di Roccarainola con aggravio di spese per il bilancio dell’Ente, per cui si ritiene senz’altro opportuno definire bonariamente la vicenda in parola.      
Infine, si fa presente che la vicenda che ci occupa non integra la fattispecie del debito fuori bilancio. Infatti, ai sensi, tra le altre, della deliberazione n. 106/PAR/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, si evidenzia che l’elencazione dei debiti fuori bilancio per i quali può esserne riconosciuta la legittimità fornita dall’art. 194 del D. Lgs 267/2000 riveste carattere tassativo e pertanto non può estendersi alle transazioni. La stipula di una transazione da parte dell’Ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di impegni di spesa così come disciplinata dall’art. 191 del D. Lgs 267/2000.
Nella vicenda in parola, pertanto, essendoci la volontà di addivenire ad un accordo contrattuale si integra perfettamente  la fattispecie avanti detta.
Ciò posto, si

PROPONE

di transigere bonariamente la controversia in parola ad istanza del sig. D’Onofrio Angelo e di definire la stessa nella somma complessiva di € 1.200,00 omnicomprensive di spese legali.
Di incaricare il Responsabile del servizio AA.GG. per gli adempimenti conseguenti ed in particolare per la predisposizione e sottoscrizione di apposito atto transattivo e successiva liquidazione sulla base delle effettive risorse finanziarie dell’Ente.

                                                                                  L’Assessore al Contenzioso
                                                                                    Avv. Giovanni Sirignano      

Scivola su macchia d'olio, (forza maggiore) comune fa transazione per 3500 euro.


N. 106

DEL 08-11-2011

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni ad istanza De Luca Anna + 2 - Atto di indirizzo



L’anno  duemilaundici, e questo giorno  otto del mese di novembre con inizio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza -  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE
SINDACO
P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE
VICE SINDACO
P
DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE
ASSESSORE
P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI
ASSESSORE
P
AVV. DE SIMONE CARMELA
ASSESSORE
P
DOTT. SIRIGNANO DOMENICO FRANCO
ASSESSORE
P
SIG. PREVETE GUIDO
ASSESSORE
P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa NAPPI ROSa 


OGGETTO:  Richiesta risarcimento danni ad istanza De Luca Anna + 2 - Atto di indirizzo

Si fa presente che a seguito di un sinistro accaduto in Roccarainola alla Via Fosso in data 16 gennaio 2011 in cui l’auto Lancia Y tg. EA420EN, di proprietà del sig. Telese Filippo e guidata dal sig. Passariello Pasquale, subiva lesioni a seguito della collisione della stessa contro il muro dell’alveo causata da una macchia d’olio presente sul manto stradale, sono pervenute distinte note dell’Avv. Maria Vitale con cui chiedeva il risarcimento dei danni per conto dei sigg.ri De Luca Carmine e Vario Rosa, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore De Luca Anna, sig. Telese Filippo quale proprietario dell’auto e sig. Passariello Pasquale.
I danni subiti sono stati quantificati in € 6.995,59 per i danni all’auto, giusto preventivo di spesa prodotto, ed in € 1.500,00 , in ragione di € 500,00 ciascuno, per i danni fisici e morali subiti, per complessivi € 8.500,00 oltre le spese legali a quantificarsi..
Orbene, dall’esame della documentazione agli atti risulta esservi una relazione del Comandante VV.UU. del 23/05/2011 dalla quale emerge che, da informazioni assunte, effettivamente il giorno 15/01/2011, alle ore 23,30 circa, si è verificato un incidente stradale, nel prolungamento di Via Fosso e precisamente nella curva-incrocio con la strada che porta alla Madonna al Fellino, da parte dell’autovettura Lancia Ypsilon tg. EA420EN in quanto scivolava su una macchia d’olio ed urtava contro il muro di cemento della cunetta laterale.
Da quanto sopra, pertanto, emerge la prova del fatto e non essendo, quindi,  contestabile il fatto si sono avuti contatti con la controparte per una definizione bonaria della vicenda, al fine di non aggravare di spese il bilancio comunale in considerazione di un possibile accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di Pace di Cicciano e, comunque, dell’alea che sempre caratterizza un giudizio.
All’uopo con nota del 13/06/2011 è stata offerta alla controparte la somma di € 3.500,00 omnicomprensiva di spese legali, e con nota del 21/06/2011 l’Avv. Maria Vitale ha comunicato l’accettazione della detta somma.
Da quanto sopra, pertanto, emerge l’opportunità di transigere la vicenda in argomento nei termini sopra riportati.
Infine, si fa presente che la vicenda che ci occupa non integra la fattispecie del debito fuori bilancio. Infatti, ai sensi, tra le altre, della deliberazione n. 106/PAR/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, si evidenzia che l’elencazione dei debiti fuori bilancio per i quali può esserne riconosciuta la legittimità fornita dall’art. 194 del D. Lgs 267/2000 riveste carattere tassativo e pertanto non può estendersi alle transazioni. La stipula di una transazione da parte dell’Ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di impegni di spesa così come disciplinata dall’art. 191 del D. Lgs 267/2000.
Nella vicenda in parola, pertanto, essendoci la volontà di addivenire ad un accordo contrattuale si integra perfettamente  la fattispecie avanti detta.

Ciò posto, si

PROPONE

di transigere la vicenda relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall’Avv. Maria Vitale per conto dei sigg.ri De Luca Carmine e Vario Rosa, quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore De Luca Anna, sig. Telese Filippo quale proprietario dell’auto e sig. Passariello Pasquale, e di definire la stessa nella somma complessiva di € 3.500,00 omnicomprensiva di spese legali.
Di incaricare il Responsabile del servizio AA.GG. per gli adempimenti conseguenti ed in particolare per la predisposizione e sottoscrizione di apposito atto transattivo e successiva liquidazione sulla base delle effettive risorse finanziarie dell’Ente.

                                                                                  L’Assessore al Contenzioso
                                                                                    Avv. Giovanni Sirignano   

Transazioni: Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza di Prevete Renato



N. 104

DEL 08-11-2011

OGGETTO: Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza di Prevete Renato - Atto di indirizzo



L’anno  duemilaundici, e questo giorno  otto del mese di novembre con inizio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza -  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE
SINDACO
P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE
VICE SINDACO
P
DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE
ASSESSORE
P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI
ASSESSORE
P
AVV. DE SIMONE CARMELA
ASSESSORE
P
DOTT. SIRIGNANO DOMENICO FRANCO
ASSESSORE
P
SIG. PREVETE GUIDO
ASSESSORE
P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa NAPPI ROSA


Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole


Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge


DELIBERA


Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000








COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli




PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE


OGGETTO:  Giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza di Prevete Renato - Atto di indirizzo

Si fa presente che in data 24 gennaio 2011 è stato notificato al Comune di Roccarainola, ad istanza del sig. Prevete Renato un atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace di Cicciano per l’udienza del 28/03/2011 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

a)     “accertarsi le doglianze di cui in premessa e per l’effetto condannare il convenuto Ente al pagamento dei danni subiti dalla vettura dell’istante, danni che saranno quantificati nel corso del giudizio o in quella maggiore o minore somma che il Giudice di pace in sua giustizia riterrà dovuta, oltre interessi legali nonché svalutazione monetaria, dal dì dell’evento all’effettivo soddisfo, il tutto contenuto nei limiti di € 1.032,00;
b)      condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;”

Assume il sig. Prevete Renato che in data 07/12/2010, alle ore 22,50 circa, in Roccarainola, alla guida della sua vettura percorreva via delle Pretarelle – direzione Roccarainola – quando la stessa rovinava con la sua ruota anteriore dx e sottoporta laterale destra in una buca non segnalata, sprovvista di steccati o ripari, non visibile poiché, tra l’altro, ricolma d’acqua. Detta buca, continua, veniva a crearsi a causa dello smottamento del terreno che. Lasciato incautamente incustodito a seguito di lavori effettuati, cedeva anche a causa delle abbondanti piogge cadute.
I danni subiti sono stati quantificati in € 1.032,00 nei limiti del valore del giudice adito.
Il Comune di Roccarainola si è regolarmente costituito nel giudizio in parola a mezzo dell’Avv. Filomena Sirignano, giusto incarico conferito con determina del Responsabile Servizio AA.GG. R.S. n. 21/2011.
Instauratosi il giudizio, con nota del 20/05/2011, agli atti con il prot. n. 4390 di pari data, l’Avv. Sirignano ha comunicato che in prima udienza l’Avv.to di controparte ha specificato il luogo esatto del sinistro ricadente senza dubbio nel territorio del comune di Roccarainola. Con la medesima nota, inoltre, ha invitato a valutare la possibilità di una transazione diretta della vertenza onde evitare ulteriori spese di giudizio, comunicando altresì che da contatto diretto ed informale con il procuratore di parte attorea lo stesso ha riferito che il suo cliente sarebbe disposto a rinunciare al giudizio per la cifra di € 1.200,00 comprensiva delle spese legali, somma ritenuta congrua in considerazione del danno e dello stato del giudizio.    
Da quanto sopra, pertanto, facendo proprio le considerazioni del legale dell’Ente, emerge l’opportunità di transigere il giudizio in parola nei termini sopra riportati.
Infine, si fa presente che la vicenda che ci occupa non integra la fattispecie del debito fuori bilancio. Infatti, ai sensi, tra le altre, della deliberazione n. 106/PAR/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, si evidenzia che l’elencazione dei debiti fuori bilancio per i quali può esserne riconosciuta la legittimità fornita dall’art. 194 del D. Lgs 267/2000 riveste carattere tassativo e pertanto non può estendersi alle transazioni. La stipula di una transazione da parte dell’Ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di impegni di spesa così come disciplinata dall’art. 191 del D. Lgs 267/2000.
Nella vicenda in parola, pertanto, essendoci la volontà di addivenire ad un accordo contrattuale si integra perfettamente  la fattispecie avanti detta.

Ciò posto, si

PROPONE

di transigere il giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza del sig. Prevete Renato e di definire lo stesso nella somma complessiva di € 1.200,00 omnicomprensive di spese legali.
Di incaricare il Responsabile del servizio AA.GG. per gli adempimenti conseguenti ed in particolare per la predisposizione e sottoscrizione di apposito atto transattivo e successiva liquidazione sulla base delle effettive risorse finanziarie dell’Ente.

                                                                                  L’Assessore al Contenzioso
                                                                                    Avv. Giovanni Sirignano  

Giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Cicciano



N. 103

DEL 08-11-2011

OGGETTO: Giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Cicciano ad istanza Soc. CARRELLA s.r.l.. Atto d'indirizzo.



L’anno  duemilaundici, e questo giorno  otto del mese di novembre con inizio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza -  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE
SINDACO
P
GEOM. RUSSO GIUSEPPE
VICE SINDACO
P
DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE
ASSESSORE
P
AVV. SIRIGNANO GIOVANNI
ASSESSORE
P
AVV. DE SIMONE CARMELA
ASSESSORE
P
DOTT. SIRIGNANO DOMENICO FRANCO
ASSESSORE
P
SIG. PREVETE GUIDO
ASSESSORE
P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa NAPPI ROSA


Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE


Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole


            Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge


DELIBERA


Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000









COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli




PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE


OGGETTO:  Giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Cicciano ad istanza Soc. CARRELLA s.r.l.. Atto d'indirizzo.

            Si fa presente che in data 24/01/2011 è stato notificato al Comune di Roccarainola, ad istanza della Soc. Carrella s.r.l., atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace di Cicciano per l’udienza del 22/09/2011 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito,  accertare e dichiarare il Comune di Roccarainola debitore della Malta s.r.l., in virtù della fornitura di conglomerati cementizi, come da fatture e relative bolle di accompagnamento, effettuate su incarico conferito,dall’U.T.C. del Comune di Roccarainola, in data 26/05/2000 prot. 3806, in esecuzione della determinazione U.T.C. n° 139 del 19/05/2000 e, per l’effetto condannare il Comune di Roccarainola in persona del suo legale rappresentante, al pagamento, a favore della Carrella s.r.l. in liquidazione volontaria, della somma di €. 2.520,52 oltre gli interessi e vittoria di spese, diritti e onorari;
            Orbene, dall’esame della documentazione agli atti risulta effettivamente esservi agli atti le fatture e le bolle di accompagnamento emesse dalla società in parola nonché gli ordini di servizio con le quali veniva richiesta la fornitura in parola.
            Da quanto sopra, pertanto, emerge a favore della Soc. MALTA s.r.l., e per esso alla Soc. Carrella s.r.l., la prova del fatto.
            Non essendo, quindi, contestabile il fatto si sono avuti contatti con la controparte per una definizione bonaria del giudizio, al fine di non aggravare di spese il bilancio comunale in considerazione di un possibile accoglimento della domanda attorea da parte del Giudice di Pace di Cicciano.
            A seguito di detti contatti con il legale rappresentante della Società in parola, lo stesso si dichiarava disponibile ad accettare la proposta transattiva pari a complessivi €. 2.520,52 omni comprensivo di tutte le spese.
Si ritiene, per le motivazioni avanti dette che il giudizio in parola possa essere transatto nei termini di cui sopra.
            Infine, si fa presente che la vicenda che ci occupa non integra la fattispecie del debito fuori bilancio. Infatti, ai sensi, tra le altre, della deliberazione n. 106/PAR/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, si evidenzia che l’elencazione dei debiti fuori bilancio per i quali può esserne riconosciuta la legittimità fornita dall’art. 194 del D. Lgs 267/2000 riveste carattere tassativo e pertanto non può estendersi alle transazioni. La stipula di una transazione da parte dell’Ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di impegni di spesa così come disciplinata dall’art. 191 del D. Lgs 267/2000.
            Nella vicenda in parola, pertanto, essendoci la volontà di addivenire ad un accordo contrattuale si integra perfettamente  la fattispecie avanti detta.

Ciò posto, si

PROPONE

di transigere il giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad istanza della  Soc. Carrella s.r.l. e di definire lo stesso nella somma di € 2.520,52 omnicomprensiva di tutte le spese, anche quelle legali.
            Di incaricare il Responsabile del Servizio Manutenzione del Patrimonio per gli adempimenti conseguenti ed in particolare per la predisposizione e sottoscrizione di apposito atto transattivo e successiva liquidazione sulla base delle effettive risorse finanziarie dell’Ente.

                                                                                  L’Assessore al Contenzioso
                                                                                    Avv. Giovanni Sirignano  

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