N.
103
DEL
08-11-2011
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OGGETTO:
Giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Cicciano ad istanza Soc.
CARRELLA s.r.l.. Atto d'indirizzo.
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L’anno
duemilaundici, e questo giorno
otto del mese di novembre con inizio alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza - AVV. DE
SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti
ed assenti i Sigg.:
AVV. DE SIMONE RAFFAELE
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SINDACO
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P
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GEOM. RUSSO GIUSEPPE
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VICE
SINDACO
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P
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DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE
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ASSESSORE
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P
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AVV. SIRIGNANO GIOVANNI
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ASSESSORE
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P
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AVV. DE SIMONE CARMELA
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ASSESSORE
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P
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DOTT. SIRIGNANO DOMENICO
FRANCO
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ASSESSORE
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P
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SIG. PREVETE GUIDO
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ASSESSORE
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P
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ne
risultano presenti n. 7 e assenti
n. 0.
Con
la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa NAPPI ROSA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000
N. 267
Premesso che sulla proposta della presente
deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai
sensi dell’art. 49
del D. Lgs.vo
267/2000;
Hanno espresso parere favorevole
Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore
al ramo concernente l’oggetto;
Ritenuto condividere la
stessa;
Acquisiti i pareri ex art. 49
Decreto Legislativo 267/2000;
All’unanimità di voti resi nei
modi e termini di legge
DELIBERA
Di approvare l’allegata
proposta di deliberazione;
Di incaricare il Responsabile
del Servizio interessato adempimenti consequenziali all’adozione del presente
atto;
Con separata votazione ed
all’unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Cicciano ad istanza
Soc. CARRELLA s.r.l.. Atto d'indirizzo.
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Si fa presente che in data
24/01/2011 è stato notificato al Comune di Roccarainola, ad istanza della Soc.
Carrella s.r.l., atto di citazione a comparire innanzi al Giudice di Pace di
Cicciano per l’udienza del 22/09/2011 per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni:
“nel merito,
accertare e dichiarare il Comune di Roccarainola debitore della Malta
s.r.l., in virtù della fornitura di conglomerati cementizi, come da fatture e
relative bolle di accompagnamento, effettuate su incarico conferito,dall’U.T.C.
del Comune di Roccarainola, in data 26/05/2000 prot. 3806, in esecuzione della
determinazione U.T.C. n° 139 del 19/05/2000 e, per l’effetto condannare il
Comune di Roccarainola in persona del suo legale rappresentante, al pagamento,
a favore della Carrella s.r.l. in liquidazione volontaria, della somma di €.
2.520,52 oltre gli interessi e vittoria di spese, diritti e onorari;
Orbene, dall’esame della
documentazione agli atti risulta effettivamente esservi agli atti le fatture e
le bolle di accompagnamento emesse dalla società in parola nonché gli ordini di
servizio con le quali veniva richiesta la fornitura in parola.
Da quanto sopra, pertanto, emerge a
favore della Soc. MALTA s.r.l., e per esso alla Soc. Carrella s.r.l., la prova
del fatto.
Non essendo, quindi, contestabile il
fatto si sono avuti contatti con la controparte per una definizione bonaria del
giudizio, al fine di non aggravare di spese il bilancio comunale in
considerazione di un possibile accoglimento della domanda attorea da parte del
Giudice di Pace di Cicciano.
A seguito di detti contatti con il
legale rappresentante della Società in parola, lo stesso si dichiarava
disponibile ad accettare la proposta transattiva pari a complessivi €. 2.520,52
omni comprensivo di tutte le spese.
Si
ritiene, per le motivazioni avanti dette che il giudizio in parola possa essere
transatto nei termini di cui sopra.
Infine, si fa presente che la
vicenda che ci occupa non integra la fattispecie del debito fuori bilancio.
Infatti, ai sensi, tra le altre, della deliberazione n. 106/PAR/2009 della Corte
dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, si evidenzia che
l’elencazione dei debiti fuori bilancio per i quali può esserne riconosciuta la
legittimità fornita dall’art. 194 del D. Lgs 267/2000 riveste carattere
tassativo e pertanto non può estendersi alle transazioni. La stipula di una
transazione da parte dell’Ente presuppone la volontà di pervenire ad un accordo
contrattuale a cui dovrà seguire la regolare procedura per l’assunzione di
impegni di spesa così come disciplinata dall’art. 191 del D. Lgs 267/2000.
Nella vicenda in parola, pertanto,
essendoci la volontà di addivenire ad un accordo contrattuale si integra
perfettamente la fattispecie avanti
detta.
Ciò
posto, si
PROPONE
di
transigere il giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Cicciano ad
istanza della Soc. Carrella s.r.l. e di
definire lo stesso nella somma di € 2.520,52 omnicomprensiva di tutte le spese,
anche quelle legali.
Di incaricare il Responsabile del Servizio
Manutenzione del Patrimonio per gli adempimenti conseguenti ed in particolare
per la predisposizione e sottoscrizione di apposito atto transattivo e
successiva liquidazione sulla base delle effettive risorse finanziarie
dell’Ente.
L’Assessore
al Contenzioso
Avv. Giovanni Sirignano
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