COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.
102
DEL
08-11-2011
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OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI TUTTE LE
ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 47/1985, L. 724/1994 e L.
326/03, NON DEFINITE.
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L’anno
duemilaundici, e questo giorno
otto del mese di novembre con inizio alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza - AVV. DE
SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti
ed assenti i Sigg.:
AVV. DE SIMONE RAFFAELE
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SINDACO
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P
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GEOM. RUSSO GIUSEPPE
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VICE
SINDACO
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P
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DOTT. OTTAVIANO GIUSEPPE
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ASSESSORE
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P
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AVV. SIRIGNANO GIOVANNI
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ASSESSORE
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P
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AVV. DE SIMONE CARMELA
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ASSESSORE
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P
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DOTT. SIRIGNANO DOMENICO
FRANCO
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ASSESSORE
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P
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SIG. PREVETE GUIDO
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ASSESSORE
|
P
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ne
risultano presenti n. 7 e assenti
n. 0.
Con
la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa NAPPI ROSA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000
N. 267
Premesso che sulla proposta della presente
deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai
sensi dell’art. 49
del D. Lgs.vo
267/2000;
Hanno espresso parere favorevole
Letta l’allegata proposta di
deliberazione dell’Assessore al ramo concernente l’oggetto;
Ritenuto condividere la stessa;
Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto
Legislativo 267/2000;
All’unanimità di voti resi nei modi e
termini di legge
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di
deliberazione;
Di incaricare il Responsabile del
Servizio interessato adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto;
Con separata votazione ed all’unanimità
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO
DI INDIRIZZO PER LA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI TUTTE LE
ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLE LEGGI 47/1985, L. 724/1994 e L.
326/03, NON DEFINITE.
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Proposta di
delibera di iniziativa dell’Ass. Russo Giuseppe
PREMESSO:
-che presso l’U.T.C. Servizio
Urbanistica sono giacenti circa 330 istanze di condono edilizio Legge 47/1985 –
724/1994 – 326/2003 non ancora definite;
-che la definizione delle
istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta
ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella
funzione di programmazione e di pianificazione territoriale, sia per gli
investimenti nelle opere di urbanizzazione dell’intero territorio comunale;
-che I'art. 9 della L.R. n.
10/2004, rubricato "Definizione
delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla
L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed
alla legge, 23.12.1994, n°724 art. 39
", al comma 1 ha disposto che le domande di sanatoria presentate sensi
della L. 47/1985 e 724/1994 debbano essere definite entro il 13 1.12.2006;
-che trascorso il predetto
termine del 31.12.2006, il cittadino potrebbe attivarsi, al fine di ottenere il
titolo edilizio in sanatoria, in via amministrativa presso l'Amministrazione (e/o
presso l'organo sostitutivo), oppure in via giudiziaria, richiedendo al Giudice
ordine di rilascio del provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione;
-che l’art. 7 della cit.
L.R. 10/2004 rubricato "Definizione
delle domande di condono edilizio" dispone che le domande di sanatoria
presentate ai sensi della Legge 326/2003, sono definite dai Comuni competenti
con provvedimento esplicito da adottarsi entro 24 mesi dalla presentazione
delle stesse, e prevede che decorso tale termine si applichino le disposizioni
di cui all'art. 4 della L.R. 28.11.2001 n°19;
-che l'avvenuta definizione
delle istanze dei condoni è presupposto per esercitare in maniera incisiva i
poteri di repressione dell'abusivismo edilizio;
-che occorre prendere atto
che il contenzioso sorto con riferimento alla L. 326/2003 (concluso con le
decisioni della Corte Costituzionale n.ri 196, 198 e 199/2004), con riferimento
alla L.R. Campania n° 10/2004 (concluso con la sentenza della Corte
Costituzionale n°49/2006, depositata i1 10.02.2006 e pubblicata sulla G.U. il
15.02.2006), ha creato notevoli dubbi circa la portata applicativa e la
corretta interpretazione delle norme, determinando un rallentamento nella
definizione delle procedure, considerata la necessità di garantire modalità e
criteri uniformi per l'esame delle domande;
-che è, peraltro, evidente
che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda
di condono coincide con quello dell'Amministrazione alla compiuta definizione
di tutte le istanze pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche,
sia per introitare nelle casse del Comune le somme dovute a titolo di oneri,
diritti di segreteria, e di conguaglio di oblazione (per effetto del co. 41
dell'art. 32 della L. 326/2003, che ha disposto che il 50% di quanto ancora
dovuto a tale titolo (conguaglio
dell’oblazione) sia introitato dai Comuni);
CONSIDERATO:
-che il comma 40 dell'art.
32 della L. 326/03 stabilisce, inoltre, che “all'istruttoria
della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per
il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle
Amministrazioni Comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini
della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia, ai sensi 47/85, 724/94,
326/03 e L.R. 10/04, può essere determinato dall'Amministrazione Comunale un
incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10% da
utilizzare con le modalità di cui all'art. 2, comma 46, della Legge 23 dicembre
1996, n° 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni
in sanatoria i Comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente
periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro
ordinario .………”;
-che la L. 326/03 all'art.
32, comma 41, dispone che, “al fine di
incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del
presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n°
47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n° 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme
riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35,
comma 14 della citata legge n° 47 del 1985 e successive modificazioni, è
devoluto al Comune interessato”;
-che con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 febbraio 2005 (in
Gazzetta Ufficiale n° 139 del 17 giugno 2005) è stato stabilito che la quota
del 50% della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli
illeciti edilizi è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al Comune
interessato, secondo le modalità stabilite dal comune stesso;
VISTO:
- l'art. 97 della
Costituzione; -la L. 28.02.1985 no 47 e ss. mm. ed ii.; -la L.
23.12.1994 no
724 e ss. mm. ed ii.; -la L. 27.01.1977 n°10 ("Norme in materia di edificabilità dei suoli ");
- gli artt. 31 e ss. della
L. 47 del 28.02.1985 ("Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”);
- la L. 07.08.1990, no 241 e
ss. mm. ed ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- l'art. 39 della L.
23.12.1994 n° 724 e ss. mm. ed ii. ("Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”);
- l'art. 2, comma 38 della
L. 23.12.1996 n. 662 ("Misure di razionalizzazione della finanza
Pubblica”);
- la legge 127 del
15.05.1997 e ss. mm. ed ii. ("Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo");
- il D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445 e ss. mm. ed i i. ("Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa");
- il D.P.R. n. 380 del
06.06.2001 e ss. mm. ed ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”);
- l'art. 32 della L. 326 del
24.11.2003 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30
settembre 2003, n° 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”);
- la L.R. n. 10 del
18.11.2004 ("Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al D.L.
30.09.2003 n. 269, art. 32 cosi come modificato dalla legge di conversione
24.11.2003 n. 326”) nel testo rinveniente dopo l'intervento in parte abrogativo
della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n°49/2006;
- la
Legge Regionale n°10 del 23.02.1982, pubblicata nel B.U. n°17 del 01.03.1982, e
le direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla
Regione Campania ai Comuni con Legge 01.09.1981 n°65 (tutela dei beni ambientali);
- il vigente Regolamento
Edilizio del Comune di Roccarainola;
- lo Statuto del Comune di
Roccarainola;
- il P.R.G. vigente del Comune di Roccarainola approvato con
Decreto n° 1410 del 01/12/2005 del Presidente dell’Amministrazione Provinciale
di Napoli, pubblicato sul B.U.R.C. n° 3 del 16/01/2006;
- l’art. 32 della Legge
n°326 del 24.11.2003 e ss. mm. ed ii. “Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di
repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.”;
-
che la legge 24 Novembre 2003 n. 326, il legislatore ha ulteriormente
incentivato i Comuni di procedere alla definizione delle pratiche di condono
edilizio, stabilendo all'art. 32, comma 41 che: “Al fine di incentivare la
definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo,
nonché ai sensi del capo IV della legge 28/02/1985 n. 47 e dell'art. 39 della
legge 23/12/1994 n. 724, il 50% delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell'oblazione ai sensi dell'art. 35 comma 14, legge 47/85 è devoluto al Comune
interessato e che le somme riscosse possono essere impiegate per incentivare la
definizione delle domande di sanatoria edilizia”;
-
che la predetta incentivazione economica si aggiunge a quelle già previste
dalle precedenti norme di legge, con particolare riferimento al comma 48
dell'art. 2 della legge n. 662 del 23/12/1996 che stabilisce che:
“I
Comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di
oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi.
I
Comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di
istruttoria delle domande di concessione in sanatoria “Art. 2 comma 49” per
l'attività istruttoria al rilascio delle concessioni in sanatoria,
i
Comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati.
PROPONE
- di incaricare il Servizio
Urbanistica di predisporre idoneo progetto obiettivo per la definizione di
tutte le istanze di condono edilizie giacenti presso questo Comune, non ancora
definite, con la emissione del provvedimento conclusivo;
- di utilizzare il personale
interno di questo Ente per la esecuzione del predetto progetto obiettivo;
- di espletare il progetto
oltre il normale lavoro d’ufficio;
- di dare atto che il
progetto sarà finanziato con le somme riferite al conguaglio oblazione
effettivamente riscosse sulle pratiche di condono e comunque per un importo non
superiore al 10% delle somme stesse;
-
trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti consequenziali di propria competenza.
Roccarainola,
li 07/11/2011
L’Assessore all’edilizia privata
Geom. Giuseppe RUSSO
Sulla presente proposta, ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per
quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il seguente parere: Favorevole
Data:
08-11-2011
|
Il Responsabile del
Servizio Urbanistica
|
|
F.to Arch.
GLORIOSO MICHELE
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![]() |
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
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La Giunta approva:
Presenti/Assenti
|
Componenti
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P
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AVV. DE SIMONE RAFFAELE
|
SINDACO
|
P
|
RUSSO GIUSEPPE
|
VICE SINDACO
|
P
|
OTTAVIANO GIUSEPPE
|
ASSESSORE
|
P
|
SIRIGNANO GIOVANNI
|
ASSESSORE
|
P
|
DE SIMONE CARMELA
|
ASSESSORE
|
P
|
SIRIGNANO DOMENICO FRANCO
|
ASSESSORE
|
P
|
PREVETE GUIDO
|
ASSESSORE
|
IL SINDACO
|
IL SEGRETARIO GENERALE
|
F.to
AVV. DE SIMONE RAFFAELE
|
F.to Dott.ssa NAPPI ROSA
|
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)
è stata compresa nell’elenco
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)
Dalla
Residenza Comunale li 14-11-2011
|
IL
RESPONSABILE
|
|
F.to Dott.
AIELLO Gennaro
|
Il sottoscritto, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
o
è stata pubblicata all’albo
pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
14-11-2011 al 28-11-2011
° è divenuta
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
o
è stata dichiarata
immediatamente eseguibile (art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)
Dalla
Residenza comunale lì 14-11-2011
|
IL
RESPONSABILE
|
|
Dott. AIELLO Gennaro
|
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
|
Dott.ssa NAPPI ROSA
|
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